Consiglio federale concede flessibilità alle start-up per l'orario di lavoro

Flessibilità oraria start-up: norme 2026

Nuove norme speciali adottate il 28 ottobre 2026 Entrata in vigore fissata al 1° dicembre 2026 Deroghe mirate per alcuni dipendenti di start-up La revisione

Contesto

In breve

  • Nuove norme speciali adottate il 28 ottobre 2026
  • Entrata in vigore fissata al 1° dicembre 2026
  • Deroghe mirate per alcuni dipendenti di start-up
  • La revisione attua l'obiettivo dell'iniziativa 16.442

Fatti chiave

  • Decisione → Consiglio federale, riunione del 28 ottobre 2026
  • Ambito → start-up e alcuni dei loro dipendenti
  • Ordinanza → revisione dell'OLL 2
  • Condizioni → competenze specifiche, autonomia, capitale e progetti limitati
  • Entrata in vigore → 1° dicembre 2026

Il 28 ottobre 2026, a Berna, il Consiglio federale ha adottato nuove norme speciali per le start-up e per alcuni dei loro dipendenti. La misura punta a garantire una maggiore flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro. Il comunicato precisa che le norme sono state negoziate con le parti sociali e che entreranno in vigore il 1° dicembre 2026.

Il percorso della revisione

L’intervento si concretizza nella revisione dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2). Durante l’esame dell’avamprogetto dell’iniziativa parlamentare 16.442, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) aveva chiesto al Consiglio federale di dare attuazione a quest’ultima mediante un’ordinanza. La revisione dell’OLL 2 realizza questo obiettivo.

Il comunicato descrive una deroga mirata, non una modifica indistinta. Il testo parla di deroghe alle norme generali sulla durata del lavoro e del riposo, subordinate al rispetto di diverse condizioni. I lavoratori interessati devono essere impiegati in una start-up, disporre di competenze specifiche, godere di ampia autonomia nel proprio lavoro e beneficiare di un piano di partecipazione al capitale aziendale. La fonte aggiunge un ulteriore requisito: l'impiego deve riguardare progetti specifici di durata limitata.

Il testo nasce dal confronto svolto con le parti sociali in tavole rotonde e ha ottenuto un’accoglienza positiva nella consultazione pubblica. La modifica entrerà in vigore il 1° dicembre 2026 e sarà inserita nell’OLL 2, l’ordinanza che prevede disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori.

Dettagli operativi

Che cosa cambia sul piano delle regole

La relazione più chiara contenuta nel comunicato è tra la regola generale e l'eccezione prevista per un gruppo delimitato. Da un lato, il punto di partenza indicato dal testo sono le norme generali relative alla durata del lavoro e del riposo; dall'altro, la modifica dell'OLL 2 introduce deroghe mirate per lavoratori che riuniscono i requisiti indicati. La fonte non quantifica le ore interessate e non descrive una nuova durata standard: documenta invece il principio di flessibilità e le condizioni per applicarlo.

Azienda, lavoratore e progetto

Il confronto può essere letto su tre piani, tutti presenti nel testo:

Table 1: Piano
PianoElemento indicato dalla fonte
Aziendastart-up
Lavoratorecompetenze specifiche, ampia autonomia e piano di partecipazione al capitale aziendale
Progettoattività su progetti specifici di durata limitata

Questa scansione chiarisce che l'appartenenza a una start-up, da sola, non esaurisce i requisiti descritti nel comunicato. La misura viene collegata anche alle caratteristiche professionali del lavoratore e alla natura temporale del progetto. Nella descrizione della fonte, questo distingue la nuova disposizione da un'estensione generale delle regole speciali a tutte le aziende o a tutti i dipendenti.

Per il mercato del lavoro svizzero, il legame dichiarato dalla fonte è diretto ma circoscritto: le start-up creano posti di lavoro e, attraverso idee innovative, contribuiscono allo sviluppo economico della Svizzera; la revisione interviene sulle modalità di organizzazione dell'orario di lavoro per una parte dei loro dipendenti. Il comunicato non attribuisce alla modifica numeri aggiuntivi sull'occupazione e non misura l'effetto economico della flessibilità.

Il testo mette quindi in relazione il ruolo economico dichiarato delle start-up con una modifica mirata delle regole sull'orario, senza fornire una quantificazione dell'impatto. Anche il ruolo della CET-N è definito con precisione: la commissione ha invitato il Consiglio federale ad attuare l'obiettivo dell'iniziativa parlamentare 16.442 a livello di ordinanza. La decisione annunciata riguarda quindi la revisione dell'OLL 2 e l'organizzazione dell'orario di lavoro.

Punti chiave

Consultazione e documenti ufficiali

La genesi della disposizione è stata accompagnata da un confronto con le parti sociali. Il comunicato riferisce che la nuova disposizione è stata elaborata nell'ambito di tavole rotonde e che la consultazione pubblica l'ha accolta favorevolmente. Questo elemento documenta il percorso preparatorio, ma non riporta posizioni dettagliate dei partecipanti né attribuisce dichiarazioni a singole organizzazioni. Nel testo fornito non compaiono quindi citazioni o valutazioni separate da parte delle parti sociali.

Cosa è pubblicato insieme alla decisione

La notizia rimanda a tre documenti. Il primo è l’Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro, che contiene disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori. Il secondo è un commento alla revisione dell’OLL 2, incentrato sulla disciplina dell’articolo 32c per i lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni nella propria impresa. Il terzo è il rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativo alla medesima revisione.

I titoli richiamano il collegamento tra la modifica dell'ordinanza, le partecipazioni nell'azienda e il passaggio consultivo; il testo della notizia, invece, non ne riassume il contenuto analitico. Per delimitare la portata delle informazioni disponibili, il comunicato non indica quanti start-up o quanti lavoratori potranno rientrare nella disposizione. Non specifica nemmeno la forma concreta del piano di partecipazione al capitale, né definisce quali competenze siano considerate specifiche o come venga valutata l'ampia autonomia.

Questi elementi non possono essere completati con esempi o stime non presenti nella fonte. Il dato operativo fissato senza ambiguità resta la data di entrata in vigore: 1° dicembre 2026. Il comunicato descrive una norma adottata dal Consiglio federale e pubblicata il 28 ottobre 2026, ma non documenta altri calendari, applicazioni settoriali o risultati successivi. L'intervento è quindi presentato come una modifica mirata dell'OLL 2, con condizioni esplicite e senza numeri aggiuntivi sull'impatto occupazionale.

Fonte: seco.admin.ch

Domande frequenti
Quando sono state adottate le nuove norme speciali?
Le nuove norme speciali sono state adottate dal Consiglio federale durante la riunione del 28 ottobre 2026 a Berna.
Quando entreranno in vigore queste disposizioni?
L'entrata in vigore delle nuove norme è fissata al 1° dicembre 2026.
Qual è l'ambito di applicazione di queste deroghe?
L'ambito riguarda start-up e alcuni dei loro dipendenti che possiedono competenze specifiche, ampia autonomia e un piano di partecipazione al capitale aziendale.
Quali sono le condizioni per i dipendenti interessati?
I dipendenti devono essere impiegati in una start-up, avere competenze specifiche, godere di ampia autonomia, beneficiare di un piano di partecipazione al capitale aziendale e l'impiego deve riguardare progetti specifici di durata limitata.

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