Aiuti sociali ai rifugiati ucraini: opinioni contrastanti

A partire dal prossimo anno, 46'000 rifugiati ucraini potranno ricevere per la prima volta l'aiuto sociale.
Contesto
In breve
- I Cantoni potranno fissare l'importo dell'aiuto sociale S
- L'anno prossimo 46'000 rifugiati potranno riceverlo
- Consultazione sull'ordinanza 2 sull'asilo fino al 15 ottobre
- Leggi cantonali da adeguare entro il 1° marzo 2027
Fatti chiave
- Oggetto → adeguamento dell'ordinanza 2 sull'asilo
- Beneficiari → rifugiati ucraini con statuto S
- Numero indicato → 46'000 persone l'anno prossimo
- Consultazione → fino al 15 ottobre
- Termine per le leggi cantonali → 1° marzo 2027
- Pacchetto di sgravio 2027 → forfait globale soppresso per alcuni titolari dello statuto S
BERNA - Il progetto posto in consultazione sull'adeguamento dell'ordinanza 2 sull'asilo prevede di affidare ai Cantoni la determinazione dell'importo dell'aiuto sociale destinato ai rifugiati ucraini beneficiari dello statuto S. La Confederazione sta riducendo il proprio impegno finanziario per motivi di risparmio e intende quindi lasciare ai Cantoni il compito di fissare le prestazioni, perché saranno loro a sostenerne i costi.
A partire dal prossimo anno, 46'000 rifugiati ucraini potranno ricevere per la prima volta l'aiuto sociale. La modifica, relativa all'adeguamento dell'ordinanza 2 sull'asilo, è stata sottoposta a consultazione fino al 15 ottobre.
Perché l'ordinanza viene modificata
Mathias Reynard, presidente della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali, ha spiegato a Keystone-ATS che senza l'adeguamento le persone con statuto S riceverebbero lo stesso sussidio sociale dei residenti. L'importo sarebbe quindi superiore a quello attualmente in vigore per i richiedenti l'asilo. Per i Cantoni ne deriverebbe un notevole aumento dei costi.
La pressione finanziaria è aumentata anche per un'altra decisione. Nel pacchetto di sgravio 2027 è venuto meno il forfait globale che la Confederazione versava ai Cantoni per le persone con statuto S titolari di un permesso di soggiorno superiore ai 5 anni. Il progetto federale si inserisce dunque in una ripartizione dei costi che vede diminuire l'impegno della Confederazione e crescere quello cantonale.
Le posizioni nella consultazione
I Cantoni avevano chiesto di poter stabilire autonomamente l'importo delle prestazioni e il progetto ha accolto questa richiesta. In futuro, gli importi potranno essere ridotti fino a coincidere con quelli previsti per i richiedenti l'asilo.
I Comuni accolgono con favore la modifica, ma chiedono di avere voce in capitolo. L'Associazione dei comuni svizzeri sottolinea che sono loro a sostenere l'onere finanziario principale. Le organizzazioni umanitarie, invece, segnalano possibili conseguenze sociali. Il dossier resta quindi aperto tra autonomia dei Cantoni, trasferimento dei costi e timori per la tutela delle persone con statuto S.
Dettagli operativi
Tre scenari per i Cantoni
La portata pratica del progetto emerge dal confronto tra tre esiti già indicati nella consultazione. Il primo è quello che si verificherebbe senza modifica: i titolari dello statuto S riceverebbero lo stesso sussidio dei residenti, con un importo superiore a quello attualmente previsto per i richiedenti l'asilo. Per i Cantoni, la conseguenza indicata è un notevole aumento dei costi.
| Scenario | Conseguenza indicata nella fonte |
|---|---|
| Ordinanza non adeguata | Aiuto sociale come per i residenti |
| Ordinanza adeguata | I Cantoni fissano importi anche inferiori |
| Ricorso in tribunale | A seconda della sentenza, possibile versamento retroattivo dell'intero aiuto sociale |
Nel secondo scenario, il margine decisionale passa ai Cantoni. Gli importi potranno scendere fino al livello dell'aiuto sociale previsto per i richiedenti l'asilo. La differenza non è quindi soltanto amministrativa: può tradursi in prestazioni diverse a seconda della decisione cantonale. Il progetto collega così la determinazione dell'importo alla capacità dei Cantoni di sostenere direttamente il relativo costo.
Il rischio giuridico e sociale
L'eventuale contenzioso apre un terzo scenario. PS, OSAR, Caritas e Verdi temono povertà e disparità di trattamento davanti alla legge; segnalano anche ostacoli all'integrazione e alla partecipazione alla vita sociale. Un verdetto potrebbe imporre ai Cantoni di versare a posteriori l'intero importo dell'aiuto sociale. La scelta sull'importo avrebbe così conseguenze finanziarie anche dopo la sua applicazione.
Il PLR concentra l'attenzione sulla compatibilità della revisione con la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e chiede al Consiglio federale di chiarire il punto giuridico. L'UDC muove invece da una logica di risparmio: approva il superamento dell'equivalenza con le prestazioni dei cittadini svizzeri, ma giudica ancora inutilizzato il potenziale di risparmio nel settore dell'asilo e chiede di rafforzare il progetto.
Per Comuni e Cantoni, il confronto riguarda quindi due rischi opposti: da un lato, costi più elevati se l'ordinanza resta invariata; dall'altro, contenziosi e possibili pagamenti arretrati se la riduzione non regge sul piano giuridico.
Punti chiave
Seguire il dossier, passo dopo passo
La fonte indica una sequenza utile per leggere il cambiamento senza confondere i livelli di decisione. Prima c'è la consultazione federale sull'ordinanza 2 sull'asilo; poi, se la modifica sarà adottata, i Cantoni potranno fissare gli importi; infine, le loro leggi sull'assistenza sociale dovranno essere adeguate entro il termine richiamato dal PLR. Per i Comuni resta aperta la richiesta di partecipare alle scelte, perché sostengono l'onere finanziario principale.
Quattro passaggi operativi
1. Fino al 15 ottobre, seguire la consultazione sull'adeguamento dell'ordinanza 2 sull'asilo. Questa è la prima scadenza esplicitamente indicata nella fonte.
2. Durante l'autunno, distinguere l'auspicio politico dalla decisione definitiva: il PLR chiede che la modifica venga adottata entro questo periodo, così da lasciare tempo ai Cantoni.
3. Dopo l'eventuale adozione, osservare la determinazione cantonale dell'importo. Il progetto prevede che i Cantoni possano fissare prestazioni inferiori, fino al livello previsto per i richiedenti l'asilo.
4. Entro il 1° marzo 2027, seguire l'adeguamento delle leggi cantonali sull'assistenza sociale, termine indicato dal PLR per consentire ai Cantoni di completare il lavoro normativo.
Per una persona con statuto S, il dato concretamente decisivo sarà l'importo stabilito dal Cantone competente. La fonte indica che potrebbe essere ridotto fino a coincidere con la prestazione prevista per i richiedenti l'asilo. Non viene però riportata una cifra unica: il confronto dovrà quindi concentrarsi sulla decisione cantonale che seguirà l'eventuale modifica federale.
Per i Comuni, il passaggio da seguire è la richiesta di avere voce in capitolo nelle scelte, poiché l'Associazione dei comuni svizzeri attribuisce loro l'onere finanziario principale. Per partiti e organizzazioni umanitarie, restano invece centrali la compatibilità con la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, il rischio di ricorsi e le conseguenze su povertà, integrazione e partecipazione sociale.
Fino al completamento di questi passaggi, il dato operativo non è un importo definitivo, ma il trasferimento della competenza prospettato dal progetto e il calendario politico indicato nella fonte.
Fonte: tio.ch
Domande frequenti
- Qual è il numero di rifugiati ucraini che potranno ricevere l'aiuto sociale l'anno prossimo?
- Secondo la fonte, l'anno prossimo 46'000 rifugiati ucraini potranno percepire per la prima volta l'aiuto sociale destinato ai beneficiari dello statuto S. Questa cifra è indicata nel progetto di adeguamento dell'ordinanza 2 sull'asilo posto in consultazione.
- Entro quando devono essere adeguate le leggi cantonali sull'assistenza sociale?
- Le leggi cantonali sull'assistenza sociale dovranno essere adeguate entro il 1° marzo 2027. Questo termine è stato indicato dal PLR nella consultazione, al fine di consentire ai Cantoni di completare il lavoro normativo dopo l'eventuale adozione federale.
- Cosa prevede il progetto riguardo all'importo dell'aiuto sociale che i Cantoni possono stabilire?
- Il progetto prevede che, una volta adottata la modifica, i Cantoni possano fissare autonomamente l'importo dell'aiuto sociale per i rifugiati ucraini, con la possibilità di ridurlo fino al livello previsto per i richiedenti l'asilo, anziché mantenere l'importo pari a quello dei residenti.
- Quali sono le scadenze della consultazione federale sull'ordinanza 2 sull'asilo?
- La consultazione sull'adeguamento dell'ordinanza 2 sull'asilo è aperta fino al 15 ottobre. Durante questo periodo Cantoni, Comuni, partiti e organizzazioni umanitarie possono presentare le proprie osservazioni sul progetto federale.
- Quale rischio giuridico è evidenziato nel terzo scenario descritto nella fonte?
- Il terzo scenario riguarda i possibili ricorsi di partiti e organizzazioni umanitarie. A seconda della sentenza, i Cantoni potrebbero essere costretti a versare retroattivamente l'intero importo dell'aiuto sociale, con conseguenze finanziarie anche dopo l'applicazione della riduzione.
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