Frontalieri, dal 2027 scambio automatico dati stipendi

Frontalieri, dal 2027 scambio automatico dati stipendi

## In breve - Dal 1 gennaio 2027 entra in vigore la nuova LSADS - Decisione del Consiglio federale: 19 agosto 2026 - Accordo Svizzera-Italia applicabile dal 1

Contesto

In breve

  • Dal 1 gennaio 2027 entra in vigore la nuova LSADS
  • Decisione del Consiglio federale: 19 agosto 2026
  • Accordo Svizzera-Italia applicabile dal 1 gennaio 2024
  • I vecchi frontalieri restano nel regime transitorio

Fatti chiave

  • Legge → LSADS
  • Entrata in vigore → 1 gennaio 2027
  • Accordo → 17 luglio 2023; applicabile dal 1 gennaio 2024
  • Scambio → informazioni salariali tra autorità fiscali
  • Compensazione → 40% del gettito fiscale fino al 2033

La normativa fornisce la base per rendere operativo, nel quadro fiscale dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, lo scambio dei dati salariali previsto dagli accordi.

In Svizzera la normativa fornisce la base necessaria per gestire lo scambio automatico previsto dagli accordi conclusi con Italia e Francia. Tra le materie regolate rientra il trasferimento delle informazioni fra le autorità fiscali cantonali e l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Per chi lavora in Svizzera e rientra nel rapporto transfrontaliero con l'Italia, l'elemento operativo è quindi il trasferimento delle informazioni salariali fra le autorità competenti. Il passaggio interessa il circuito istituzionale dello scambio, dalle autorità cantonali all'amministrazione federale, nell'ambito delle intese già concluse.

Dalla decisione all'applicazione

L'intesa prevede già l'invio automatico e reciproco dei dati utili a consentire allo Stato di residenza una corretta tassazione del lavoratore.

Il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2027 l'efficacia della LSADS, che definisce il quadro giuridico e operativo svizzero necessario per attuare lo scambio. La cronologia è il punto centrale: l'accordo ha previsto il meccanismo, mentre la legge federale ne organizza la gestione sul versante svizzero.

La distinzione tra vecchi e nuovi frontalieri fa parte del nuovo sistema fiscale già entrato in vigore. La decisione presa nell'agosto 2026 riguarda dunque l'attuazione dello scambio dei dati, con un effetto previsto dal 1 gennaio 2027.

Dettagli operativi

Regime transitorio: chi è considerato vecchio frontaliere

Per valutare l'impatto concreto in Ticino occorre innanzitutto individuare i cosiddetti vecchi frontalieri. Vi rientrano generalmente coloro che, il 17 luglio 2023, soddisfacevano i requisiti per essere considerati frontalieri fiscali e lavoravano nei Cantoni Ticino, Grigioni o Vallese. La categoria comprende anche chi aveva lavorato come frontaliere tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023.

Le date che separano le posizioni

Questi riferimenti temporali segnano la distinzione tra vecchi e nuovi frontalieri creata dal nuovo sistema fiscale. Per i vecchi frontalieri indicati, opera il regime transitorio: la remunerazione interessata continua a essere tassata alla fonte esclusivamente in Svizzera. La LSADS non viene quindi presentata come un nuovo regime fiscale, ma come la base normativa e operativa svizzera per dare attuazione allo scambio già previsto.

| Profilo | Elemento indicato | | Vecchio frontaliere | Condizioni per essere frontaliere fiscale e lavoro nei Cantoni Ticino, Grigioni o Vallese il 17 luglio 2023, oppure attività tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 | | Regime transitorio | Tassazione alla fonte esclusivamente in Svizzera sulla remunerazione interessata | | Compensazione | Versamento all'Italia, da parte dei Cantoni interessati, del 40% del gettito fiscale fino all'anno fiscale 2033 |

Il confronto utile, per chi lavora in Ticino, è quindi tra categoria personale e meccanismo amministrativo. La prima riguarda l'appartenenza al regime transitorio; il secondo riguarda lo scambio automatico delle informazioni tra autorità. La legge federale organizza questo passaggio, mentre l'Accordo collega le informazioni alla possibilità per lo Stato di residenza di tassare correttamente il lavoratore.

I due piani possono convivere nella lettura della posizione fiscale: da un lato resta la tassazione alla fonte esclusivamente in Svizzera per la remunerazione coperta dal regime dei vecchi frontalieri; dall'altro esiste uno scambio automatico e reciproco di informazioni. Per approfondire la voce salariale interessata, si può consultare la busta paga svizzera e affiancare il tema fiscale alla dichiarazione delle imposte.

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Punti chiave

La verifica operativa prima del 1 gennaio 2027

L'entrata in vigore della LSADS ha una data precisa, ma la lettura della propria posizione parte da un controllo storico. Chi vuole capire come interpretare la novità può seguire quattro passaggi, tutti ricavati dai criteri indicati per i vecchi frontalieri.

Quattro passaggi

  • Ricostruire la situazione al 17 luglio 2023: verificare se erano rispettate le condizioni previste per essere frontalieri fiscali e se il lavoro si svolgeva nei Cantoni Ticino, Grigioni o Vallese.
  • Controllare il periodo precedente: verificare se si era lavorato come frontaliere tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023.
  • Separare accordo e legge: distinguere l'Accordo Svizzera-Italia, entrato in vigore il 17 luglio 2023 e applicabile dal 1 gennaio 2024, dalla LSADS che entra in vigore il 1 gennaio 2027.
  • Individuare l'effetto descritto: per i vecchi frontalieri, la remunerazione interessata resta tassata alla fonte esclusivamente in Svizzera; per i Cantoni interessati, è prevista una compensazione all'Italia pari al 40% del gettito fiscale fino all'anno fiscale 2033.

Questa sequenza evita di sovrapporre tre piani diversi: la data dell'Accordo, la data di applicazione dell'Accordo e la data di entrata in vigore della legge federale. Aiuta anche a distinguere il lavoratore dalle autorità coinvolte. Il primo elemento è la categoria del frontaliere; il secondo è il trasferimento delle informazioni tra autorità fiscali cantonali e Amministrazione federale delle contribuzioni.

La legge riguarda infatti il quadro giuridico e operativo svizzero dello scambio automatico dei dati salariali previsto dagli accordi con Italia e Francia. L'Accordo con l'Italia, invece, collega le informazioni alla possibilità per lo Stato di residenza di tassare correttamente il lavoratore. La verifica individuale deve restare dentro questi elementi, senza trasformare la LSADS in una nuova regola fiscale.

Il controllo può essere completato tenendo distinti il trattamento della remunerazione interessata e la compensazione versata dai Cantoni all'Italia. Sono due riferimenti diversi dello stesso sistema: il primo riguarda il lavoratore in regime transitorio, il secondo riguarda i Cantoni interessati. Per misurare il rapporto tra remunerazione e imposte, usa il calcolatore stipendio.

Fonte: tio.ch

Domande frequenti
Cosa prevede la nuova legge LSADS?
La legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni relative ai dati salariali (LSADS), che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027, crea la base giuridica e operativa in Svizzera per gestire lo scambio di dati salariali. Il provvedimento disciplina il passaggio delle informazioni tra le autorità fiscali cantonali e l'Amministrazione federale delle contribuzioni, in attuazione degli accordi già conclusi con Italia e Francia.
I vecchi frontalieri sono toccati da questo cambiamento?
Per i vecchi frontalieri, definiti come coloro che lavoravano in Ticino, Grigioni o Vallese il 17 luglio 2023 o che hanno lavorato come frontalieri tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, vige il regime transitorio. La loro remunerazione continua a essere tassata alla fonte esclusivamente in Svizzera. La LSADS non introduce un nuovo regime fiscale, ma organizza l'aspetto amministrativo dello scambio di informazioni.
Cosa cambia per la compensazione finanziaria all'Italia?
L'accordo tra Svizzera e Italia, applicabile dal 1 gennaio 2024, prevede che i Cantoni interessati versino all'Italia una compensazione pari al 40% del gettito fiscale. Questo meccanismo di compensazione resterà in vigore fino all'anno fiscale 2033, parallelamente al mantenimento della tassazione alla fonte in Svizzera per i lavoratori che rientrano nel regime transitorio dei vecchi frontalieri.

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