CPB: la soglia dei 150mila euro vale anche se si passa dal forfettario al semplificato

CPB: la soglia dei 150mila euro vale anche se si passa

L’Agenzia delle Entrate conferma: chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale come forfettario deve rispettare la soglia di 150mila euro di ricavi, anche dopo il passaggio al regime semplificato. Cosa cambia per i frontalieri ticinesi che lavorano in Lombardia.

Contesto

In breve

  • CPB valido
  • Soglia 150mila
  • Regime fiscale

Fatti chiave

  • Soglia: 150mila euro
  • CPB: Concordato Preventivo Biennale
  • Regime: Forfettario o semplificato
  • Scadenza: 31 ottobre 2025
  • Ricavi: Tra 100mila e 150mila euro
  • Cessazione: Oltre 150mila euro
  • Benefici: Validi fino a 150mila euro

Il 30 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 87, che chiarisce un punto cruciale per i contribuenti italiani che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) come forfettari e poi sono transitati al regime semplificato. Il principio è semplice: chi ha aderito al CPB con il regime forfettario rimane vincolato alle regole previste per quel regime per l’intero biennio, indipendentemente da eventuali cambiamenti di contabilità.

Il caso analizzato dall’Agenzia riguarda un contribuente che nel 2023 operava con il regime forfettario e che, entro il 31 ottobre 2024, ha aderito al CPB compilando il quadro LM del Modello Redditi nella sezione dedicata ai forfettari. Nel corso del 2024, lo stesso contribuente ha scelto di passare volontariamente al regime semplificato, pur restando sotto la soglia dei 100mila euro di ricavi che avrebbe comportato l’esclusione automatica dal forfettario. L’Agenzia ha precisato che questo passaggio non costituisce né una causa di esclusione né di cessazione automatica del CPB, ma non modifica la qualificazione soggettiva iniziale: il contribuente resta vincolato ai limiti previsti per chi ha aderito come forfettario.

Il punto chiave è la soglia dei 150mila euro di ricavi o compensi, che rappresenta la fascia di tolleranza introdotta dal legislatore con il decreto legislativo n. 13/2024. Per chi ha aderito al CPB come forfettario, infatti, il limite di permanenza nel concordato è pari alla soglia ordinaria di fuoriuscita dal regime forfettario (100mila euro) maggiorata del 50%. Questo significa che, fino a 150mila euro di ricavi, il CPB rimane valido, ma oltre questa soglia il concordato cessa di produrre effetti dallo stesso periodo d’imposta in cui viene superato il limite.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate introduce un elemento di chiarezza importante per i contribuenti che operano in Lombardia ma risiedono in Ticino, dove il tema dei regimi fiscali incrociati tra Italia e Svizzera è sempre delicato. Per questi frontalieri, la norma rappresenta un’opportunità di stabilità: la soglia dei 150mila euro permette di gestire fluttuazioni fisiologiche dei ricavi senza perdere i benefici del concordato, a patto che si resti entro il limite ampliato.

Come funziona la soglia del CPB per i forfettari

La normativa, come richiamata dalla risposta a interpello, disciplina le cause di cessazione del CPB all’articolo 32, comma 1, lettera b-bis del decreto legislativo n. 13/2024. La meccanica è articolata su due livelli:

  • Tra 100mila e 150mila euro: il contribuente esce dal regime forfettario ma non dal CPB. Il concordato resta valido per il periodo d’imposta in corso, consentendo di continuare a beneficiare delle agevolazioni previste.
  • Oltre i 150mila euro: il CPB cessa di produrre effetti dallo stesso periodo d’imposta in cui viene superata la soglia. Il reddito viene quindi determinato secondo le regole del regime effettivamente adottato (in questo caso, il semplificato), con applicazione dell’imposizione ordinaria. Gli acconti versati in base al concordato dovranno essere ricalcolati di conseguenza.

Questo meccanismo è stato introdotto per garantire stabilità alle scelte concordatarie, evitando che oscillazioni fisiologiche dei ricavi compromettano un accordo già formalizzato. Per i frontalieri ticinesi, che spesso lavorano tra due sistemi fiscali, la norma rappresenta un elemento di prevedibilità.

Perché l’Agenzia delle Entrate ha dato questo chiarimento

La risposta a interpello n. 87 nasce dalla necessità di risolvere un dubbio pratico: cosa succede se un contribuente, dopo aver aderito al CPB come forfettario, decide di cambiare regime fiscale nel corso del biennio? L’Agenzia ha sottolineato che la qualificazione soggettiva con cui si è aderito al concordato è determinante. Il passaggio dal forfettario al semplificato non modifica la natura dell’accordo già stipulato, ma neppure ne pregiudica la validità. Tuttavia, restano applicabili tutte le regole previste per i forfettari, inclusa la soglia dei 150mila euro.

Questo principio evita disparità di trattamento tra contribuenti che hanno mantenuto il regime forfettario per tutto il periodo e quelli che, pur transitando al semplificato, rimangono vincolati alle regole originarie. Una distinzione che, per i frontalieri, può fare la differenza in termini di pianificazione fiscale e gestione dei ricavi.

Dettagli operativi

Per i frontalieri ticinesi che lavorano in Lombardia, il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate introduce un elemento di prevedibilità fiscale che vale la pena analizzare con attenzione. Il passaggio dal regime forfettario al semplificato è una scelta che molti contribuenti valutano per via della maggiore flessibilità contabile o per esigenze di crescita dell’attività. Tuttavia, quando si è già aderito al CPB come forfettari, la soglia dei 150mila euro diventa un parametro imprescindibile, anche dopo il cambio di regime.

Scenari concreti per i frontalieri

Immaginiamo il caso di un libero professionista residente in Ticino, ma che opera principalmente in Lombardia. Nel 2023 lavora con il regime forfettario, con ricavi annui di 90mila euro. Entro ottobre 2024, aderisce al CPB come forfettario, beneficiando di una maggiore stabilità fiscale. Durante il 2024, la sua attività cresce e i ricavi raggiungono i 120mila euro. Pur avendo superato i 100mila euro, rimane sotto la soglia dei 150mila euro. In questo caso, il CPB rimane valido: il contribuente continua a godere dei benefici del concordato, pur essendo uscito dal regime forfettario.

Se, invece, i ricavi del 2024 arrivano a 160mila euro, il CPB cessa di produrre effetti dallo stesso periodo d’imposta. Il reddito dovrà essere calcolato secondo le regole del regime semplificato, con applicazione dell’imposizione ordinaria. Gli acconti versati in base al concordato dovranno essere ricalcolati, e il contribuente perderà i benefici dell’accordo per quell’anno. Questo scenario è particolarmente rilevante per i frontalieri che, per via della doppia tassazione o di regole fiscali divergenti tra Italia e Svizzera, devono pianificare con attenzione i propri ricavi.

Confronto tra prima e dopo il chiarimento dell’Agenzia

Prima della risposta a interpello n. 87, molti contribuenti si chiedevano se il passaggio dal forfettario al semplificato potesse liberarli dai vincoli del CPB. L’Agenzia ha chiarito che non è così: la qualificazione soggettiva iniziale è determinante. Questo significa che, per i frontalieri ticinesi, la pianificazione fiscale deve tenere conto non solo delle regole italiane, ma anche di quelle svizzere, soprattutto quando si tratta di gestire i ricavi in un contesto transfrontaliero.

Prima del chiarimento:

  • Si ipotizzava che il passaggio al regime semplificato potesse escludere automaticamente dal CPB.
  • Non c’era chiarezza sulla soglia di riferimento per la cessazione del concordato.

Dopo il chiarimento:

  • Il CPB rimane valido fino a 150mila euro di ricavi, indipendentemente dal regime fiscale adottato.
  • Il contribuente resta vincolato alle regole previste per i forfettari, anche dopo il cambio di regime.

Cosa devono fare i frontalieri ticinesi

Per i frontalieri che operano in Lombardia, questo chiarimento impone una revisione delle strategie fiscali. In particolare, è fondamentale:

  • Monitorare costantemente i ricavi: superare i 150mila euro comporta la perdita dei benefici del CPB per l’anno in corso.
  • Valutare la scelta del regime fiscale: se si prevede una crescita dei ricavi oltre i 100mila euro, è utile valutare se mantenere il regime forfettario o optare per il semplificato sin dall’inizio del biennio.
  • Pianificare con anticipo: per evitare sorprese, è consigliabile calcolare periodicamente i ricavi e adattare la strategia fiscale di conseguenza.

Impatto sui frontalieri che risiedono in Ticino

Per i frontalieri ticinesi, il tema dei regimi fiscali incrociati tra Italia e Svizzera è sempre stato complesso. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate introduce un elemento di stabilità, ma anche di responsabilità: la soglia dei 150mila euro diventa un parametro da rispettare con attenzione, soprattutto quando si opera in due sistemi fiscali diversi.

In Ticino, dove la fiscalità è generalmente più favorevole rispetto alla Lombardia, molti frontalieri valutano di ottimizzare i propri ricavi per minimizzare l’impatto fiscale. Tuttavia, la soglia del CPB impone un limite che deve essere rispettato per non perdere i benefici dell’accordo. Questo significa che, per i frontalieri con ricavi elevati, la scelta tra regime forfettario e semplificato deve essere fatta con estrema attenzione, tenendo conto non solo delle regole italiane, ma anche di quelle svizzere.

Tabelle comparative: regime forfettario vs. semplificato nel CPB

Table 1: Parametro
ParametroRegime forfettario nel CPBRegime semplificato nel CPB (dopo passaggio)
Soglia di ricavi per cessazione CPB150mila euro150mila euro
Benefici del CPBValidi fino a 150mila euroValidi fino a 150mila euro
Obblighi contabiliSemplificatiPiù articolati (regime semplificato)
FlessibilitàMaggiore per attività con ricavi bassiMaggiore per attività in crescita
Impatto fiscale in TicinoDipende da convenzioni italo-svizzereDipende da convenzioni italo-svizzere

Questa tabella evidenzia come, nonostante il passaggio al regime semplificato, i vincoli del CPB rimangano invariati per chi ha aderito come forfettario. La scelta del regime fiscale, quindi, deve essere valutata non solo in base alle esigenze contabili, ma anche in funzione della soglia dei 150mila euro e dei benefici del concordato.

Punti chiave

Per i frontalieri ticinesi che lavorano in Lombardia e hanno aderito al CPB come forfettari, il passaggio al regime semplificato non modifica i vincoli della soglia dei 150mila euro. Questo significa che è fondamentale monitorare costantemente i propri ricavi e pianificare con attenzione le strategie fiscali. Ecco una guida pratica per gestire al meglio questa situazione.

Passo 1: Verificare lo stato del CPB e la soglia dei ricavi

Il primo passo è controllare se si è già aderiti al CPB e in quale veste. Se si è aderito come forfettari nel 2024, la soglia dei 150mila euro è vincolante per l’intero biennio 2024-2025. Per fare questa verifica, è possibile:

  • Consultare la dichiarazione dei redditi 2024 (Modello Redditi PF), in particolare il quadro LM dove è indicata l’adesione al CPB.
  • Verificare i ricavi o compensi del 2024: se superiori a 100mila euro ma inferiori a 150mila euro, il CPB rimane valido pur essendo usciti dal regime forfettario.
  • Se i ricavi superano i 150mila euro, il CPB cessa di produrre effetti per il 2024, e il reddito dovrà essere calcolato secondo le regole del regime semplificato.

Passo 2: Calcolare i ricavi in tempo reale

Per evitare di superare la soglia dei 150mila euro senza accorgersene, è consigliabile monitorare i ricavi con cadenza mensile o trimestrale. Questo permette di adattare la strategia fiscale in anticipo. Ad esempio:

  • Se si prevede di superare i 150mila euro nel corso dell’anno, è utile valutare se ridurre i ricavi (ad esempio, posticipando alcune fatture) o optare per una pianificazione fiscale diversa.
  • Se si rimane sotto i 100mila euro, non ci sono problemi: il CPB rimane valido e si può continuare a beneficiare delle agevolazioni.
  • Se si è tra i 100mila e i 150mila euro, il CPB è ancora valido, ma è necessario prepararsi al passaggio al regime semplificato per il 2025.

Passo 3: Valutare la scelta del regime fiscale per il 2025

Se si è transitati al regime semplificato nel 2024, ma si prevede una crescita dei ricavi, è utile valutare se mantenere il regime semplificato anche per il 2025 o se tornare al forfettario. Tuttavia, se si è già superata la soglia dei 100mila euro, il regime forfettario non è più un’opzione per il 2025. In questo caso, la scelta si riduce tra:

  • Regime semplificato: più flessibile, ma con obblighi contabili più articolati.
  • Regime ordinario: per attività con ricavi molto elevati o costi complessi da gestire.

Passo 4: Adattare la pianificazione fiscale

Se si supera la soglia dei 150mila euro, il CPB cessa di produrre effetti per il 2024. Questo comporta:

  • Il reddito dovrà essere calcolato secondo le regole del regime semplificato (o ordinario, se applicabile).
  • Gli acconti versati in base al CPB dovranno essere ricalcolati e, se necessario, integrazione o restituzione.
  • Per il 2025, non si potrà più beneficiare del CPB, a meno che non si rientri nei limiti previsti per una nuova adesione.

Passo 5: Consultare un commercialista specializzato in frontalieri

Data la complessità delle regole fiscali italo-svizzere, è consigliabile rivolgersi a un professionista che conosca sia la normativa italiana che quella ticinese. Un commercialista specializzato può aiutare a:

  • Valutare la convenienza del regime forfettario vs. semplificato.
  • Pianificare i ricavi per non superare la soglia dei 150mila euro.
  • Gestire gli adempimenti fiscali in Italia e in Ticino, evitando double taxation o errori.

Scadenze e adempimenti

  • Entro il 31 ottobre 2025: termine per l’adesione al CPB per il biennio 2025-2026. Se si intende continuare a beneficiare del concordato, è necessario presentare la domanda entro questa data.
  • Entro il 30 novembre 2025: termine per il versamento del secondo acconto delle imposte per il 2025. Se si è superata la soglia dei 150mila euro nel 2024, è necessario ricalcolare gli acconti in base al nuovo regime fiscale.

Strumenti utili sul sito Frontaliere Ticino

Per aiutare i frontalieri a gestire al meglio questa situazione, il sito Frontaliere Ticino offre diversi strumenti pratici:

  • calcolatore-reddito-frontalieri: permette di simulare il reddito netto in base al regime fiscale e alla residenza.
  • confronto-regimi-fiscali: confronta le aliquote IRPEF, le detrazioni e i benefici del regime forfettario vs. semplificato.
  • guida-cpb: spiega come aderire al CPB e quali sono i vantaggi.
  • calendario-scadenze: elenca tutte le scadenze fiscali per frontalieri in Ticino e Lombardia.

Cosa succede se si supera la soglia dei 150mila euro?

Superare i 150mila euro di ricavi comporta la perdita dei benefici del CPB per il periodo d’imposta in corso. In questo caso:

  • Il reddito viene calcolato secondo le regole del regime semplificato (o ordinario).
  • Gli acconti versati in base al CPB devono essere ricalcolati. Se si è versato troppo, si può chiedere il rimborso; se si è versato troppo poco, si dovrà integrare.
  • Per il 2025, non si potrà più beneficiare del CPB, a meno che non si rientri nei limiti previsti per una nuova adesione.

Questo scenario è particolarmente rilevante per i frontalieri che, per via della doppia tassazione o di regole fiscali divergenti, devono pianificare con attenzione i propri ricavi. Se si prevede di superare la soglia, è utile valutare strategie alternative, come la diversificazione delle attività o la pianificazione degli investimenti.

Domande frequenti

Posso passare dal regime forfettario al semplificato senza perdere il CPB?

Sì, il passaggio dal regime forfettario al semplificato non comporta automaticamente la cessazione del CPB. Tuttavia, restano applicabili tutte le regole previste per i forfettari, inclusa la soglia dei 150mila euro di ricavi. Per questo motivo, è fondamentale monitorare costantemente i propri ricavi per non superare il limite.

Cosa succede se supero i 150mila euro di ricavi?

Se si superano i 150mila euro di ricavi, il CPB cessa di produrre effetti dallo stesso periodo d’imposta in cui viene superata la soglia. Il reddito verrà quindi calcolato secondo le regole del regime semplificato (o ordinario), e gli acconti versati in base al CPB dovranno essere ricalcolati.

Devo ricalcolare gli acconti se supero la soglia?

Sì, se si supera la soglia dei 150mila euro, è necessario ricalcolare gli acconti delle imposte in base al nuovo regime fiscale. Se si è versato troppo, si può chiedere il rimborso; se si è versato troppo poco, si dovrà integrare il pagamento.

Posso aderire al CPB per il biennio 2025-2026 se ho superato la soglia nel 2024?

No, se si è superata la soglia dei 150mila euro nel 2024, non si può più beneficiare del CPB per il 2025. La soglia è vincolante per l’intero periodo d’imposta in cui viene superata, e il CPB cessa di produrre effetti da quel momento.

Come posso monitorare i miei ricavi per non superare la soglia?

È consigliabile monitorare i ricavi con cadenza mensile o trimestrale, ad esempio tramite una semplice tabella Excel o un software di contabilità. In questo modo, si può intervenire tempestivamente per adattare la strategia fiscale o posticipare alcune fatture, se necessario.

Fonte: varesenews.it

Domande frequenti
Posso passare dal regime forfettario al semplificato senza perdere i benefici del CPB?
Sì. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il passaggio dal regime forfettario al semplificato non costituisce né una causa di esclusione né di cessazione automatica del CPB. Tuttavia, restano applicabili tutte le regole previste per i forfettari, inclusa la soglia dei 150mila euro di ricavi. Questo significa che, anche dopo il cambio di regime, il contribuente rimane vincolato ai limiti previsti per chi ha aderito come forfettario.
Qual è la soglia massima di ricavi per mantenere il CPB dopo il passaggio al regime semplificato?
La soglia massima è di 150mila euro di ricavi o compensi. Questa soglia rappresenta la fascia di tolleranza introdotta dal legislatore (decreto legislativo n. 13/2024), pari alla soglia ordinaria di fuoriuscita dal regime forfettario (100mila euro) maggiorata del 50%. Superare i 150mila euro comporta la cessazione del CPB per il periodo d’imposta in corso.
Cosa devo fare se supero la soglia dei 150mila euro di ricavi?
Se si superano i 150mila euro di ricavi, il CPB cessa di produrre effetti dallo stesso periodo d’imposta in cui viene superata la soglia. Il reddito dovrà essere calcolato secondo le regole del regime semplificato (o ordinario), e gli acconti versati in base al CPB dovranno essere ricalcolati. Se si è versato troppo, si può chiedere il rimborso; se si è versato troppo poco, si dovrà integrare il pagamento.
Posso aderire al CPB per il biennio 2025-2026 se ho superato la soglia nel 2024?
No. Se si è superata la soglia dei 150mila euro nel 2024, non si può più beneficiare del CPB per il 2025. La soglia è vincolante per l’intero periodo d’imposta in cui viene superata, e il CPB cessa di produrre effetti da quel momento. Per il 2025, si dovrà quindi calcolare il reddito secondo le regole del regime fiscale adottato.
Come posso monitorare i miei ricavi per non superare la soglia dei 150mila euro?
È consigliabile monitorare i ricavi con cadenza mensile o trimestrale, ad esempio tramite una semplice tabella Excel o un software di contabilità. In questo modo, si può intervenire tempestivamente per adattare la strategia fiscale, posticipare alcune fatture o valutare alternative per evitare di superare il limite.
Quali sono le scadenze da rispettare per il CPB nel 2025?
Per il biennio 2025-2026, la scadenza per l’adesione al CPB è il 31 ottobre 2025. Entro il 30 novembre 2025, è inoltre necessario versare il secondo acconto delle imposte per il 2025. Se si è superata la soglia dei 150mila euro nel 2024, è fondamentale ricalcolare gli acconti in base al nuovo regime fiscale.
Devo ricalcolare gli acconti se supero la soglia dei 150mila euro?
Sì. Se si supera la soglia dei 150mila euro, è necessario ricalcolare gli acconti delle imposte in base al nuovo regime fiscale (semplificato o ordinario). Gli acconti versati in base al CPB dovranno essere adeguati: se si è versato troppo, si può chiedere il rimborso; se si è versato troppo poco, si dovrà integrare il pagamento.

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