Casellario, Berna approva accordo dati con l'Italia

La Svizzera ha dato il via libera allo studio di un accordo per uno scambio di dati con l'Italia. L'accordo mira a semplificare la gestione dei dati dei frontalieri.
Contesto
In breve
- La Svizzera ha dato il via libera allo studio di un accordo per uno scambio di dati con l'Italia. - L'accordo mira a semplificare la gestione dei dati dei frontalieri.
Fatti chiave
- Cosa: L'accordo per lo scambio di dati tra Svizzera e Italia. - Quando: In corso di studio. - Dove: Svizzera. - Chi: Governo svizzero. - Importo: Non ancora specificato.
La Svizzera ha dato il via libera allo studio di un accordo per uno scambio di dati con l'Italia. L'accordo mira a semplificare la gestione dei dati dei frontalieri. Il nuovo accordo prevede la creazione di un sistema di scambio di dati tra le due nazioni.
La Convenzione doppie imposizioni Italia-Svizzera è stata firmata il 9 marzo 1976.
Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
Il Nuovo Accordo Frontalieri è stato firmato il 23 dicembre 2020 e sarà in vigore dal 1° gennaio 2024.
La ratifica italiana è stata approvata con la Legge 83 del 13 giugno 2023.
L'AVS/AI/IPG è del 5,3% per i dipendenti, l'AD/AC è del 1,1% (cap CHF 148'200), il LAINF è del 0,7-1,5% e il LPP è del 7-18% per fascia età (dal 25 anni).
L'IRPEF italiana è del 23% fino €28'000, del 33% €28'001-50'000 e del 43% oltre €50'000.
La soglia di 10.000 euro dell’art. 4 della L. 83/2023 riguarda esclusivamente i redditi da lavoro dipendente svolto all’estero, in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo, in modo continuativo ed esclusivo, da persone residenti in Italia, richiamati dall’art. 1, comma 175, della L. 147/2013; non è una franchigia generale né un’esenzione dall’imposta svizzera alla fonte.
La franchigia per gli adulti è di CHF 300-2'500.
La LAMal è l'assicurazione malattia e i frontalieri G hanno diritto d'opzione.
La Svizzera non è membro UE/SEE.
Dettagli operativi
L'accordo per lo scambio di dati tra Svizzera e Italia mira a semplificare la gestione dei dati dei frontalieri. Il nuovo accordo prevede la creazione di un sistema di scambio di dati tra le due nazioni.
La Svizzera ha dato il via libera allo studio di un accordo per uno scambio di dati con l'Italia. L'accordo mira a semplificare la gestione dei dati dei frontalieri.
Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
La franchigia per gli adulti è di CHF 300-2'500.
La LAMal è l'assicurazione malattia e i frontalieri G hanno diritto d'opzione.
La Svizzera non è membro UE/SEE.
La ratifica italiana è stata approvata con la Legge 83 del 13 giugno 2023.
L'AVS/AI/IPG è del 5,3% per i dipendenti, l'AD/AC è del 1,1% (cap CHF 148'200), il LAINF è del 0,7-1,5% e il LPP è del 7-18% per fascia età (dal 25 anni).
L'IRPEF italiana è del 23% fino €28'000, del 33% €28'001-50'000 e del 43% oltre €50'000.
Tool utili per il tuo caso
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Punti chiave
Per approfondire la questione, è possibile utilizzare il calcolatore di Frontaliere Ticino. Inoltre, è possibile consultare la legislazione italiana e svizzera in materia di frontaliere e accordi bilaterali.
La Svizzera ha dato il via libera allo studio di un accordo per uno scambio di dati con l'Italia. L'accordo mira a semplificare la gestione dei dati dei frontalieri.
Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
La franchigia per gli adulti è di CHF 300-2'500.
La LAMal è l'assicurazione malattia e i frontalieri G hanno diritto d'opzione.
La Svizzera non è membro UE/SEE.
La ratifica italiana è stata approvata con la Legge 83 del 13 giugno 2023.
L'AVS/AI/IPG è del 5,3% per i dipendenti, l'AD/AC è del 1,1% (cap CHF 148'200), il LAINF è del 0,7-1,5% e il LPP è del 7-18% per fascia età (dal 25 anni).
L'IRPEF italiana è del 23% fino €28'000, del 33% €28'001-50'000 e del 43% oltre €50'000.
Domande frequenti
- Qual è l'obiettivo dell'accordo per lo scambio di dati tra Svizzera e Italia?
- L'obiettivo dell'accordo è semplificare la gestione dei dati dei frontalieri.
- Quale regime fiscale si applica ai vecchi frontalieri?
- I vecchi frontalieri restano tassati solo in Svizzera (art. 9 dell'Accordo del 2020).
- Quali lavoratori rientrano nel regime transitorio dell’art. 9?
- Il regime transitorio dell’art. 9 riguarda solo chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con tassazione in Italia e credito per l’imposta svizzera, se spettante. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
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