Posso portare la famiglia in Svizzera con il permesso G? (guida frontaliere)
Risposta con fonti ufficiali — Permessi G, B e residenza
Aggiornato l'11 agosto 2026

Risposta
Il permesso G non prevede diritto automatico al ricongiungimento in Svizzera perché non conferisce residenza (art. 42 LStrI si applica ai permessi di dimora). Tuttavia il Regolamento ALC Allegato I, art. 3, consente al coniuge e ai figli di cittadini UE/AELS di installarsi nel luogo di lavoro del lavoratore se vi sono motivi comprovati (scuola internazionale, formazione) fonte: Fedlex ALC SR 0.142.112.681. In pratica, il ricongiungimento richiede in Svizzera un alloggio adeguato e risorse sufficienti, e va richiesto al Servizio migrazione. Più comune è il contrario: il frontaliere mantiene la famiglia in Italia e rientra ogni sera. Se si vuole stabilmente convivere in Svizzera conviene convertire in permesso B, che dà pieno diritto al ricongiungimento.
Fonti ufficiali
Altre domande su questo tema
- Quanto dura il permesso G e come si rinnova?
Il permesso G UE/AELS ha durata pari al contratto di lavoro, fino a un massimo di 5 anni (art. 35 cpv. 2 LStrI, art. 7 OLCP). Per contratti indeterminati viene rilasciato con durata di 5 anni ed è rinnovato automaticamente se permane l'attività.
- Come passo dal permesso G al permesso B?
Occorre trasferire la residenza effettiva in Svizzera (art. 33 LStrI). La procedura: (1) trovare alloggio in Svizzera e firmare contratto di locazione; (2) notificare l'arrivo al Controllo abitanti del Comune entro 14 giorni con…
- Se cambio datore di lavoro devo cambiare anche il permesso G?
Il permesso G è personale, non vincolato al datore. Tuttavia il nuovo datore deve notificare l'assunzione al Servizio migrazione cantonale entro 8 giorni via EasyGov, indicando il numero del permesso vigente (art. 9 OLCP). Non serve nuova procedura di rilascio.
- Qual è la differenza tra permesso G e permesso B?
Il permesso G (frontaliere) è rilasciato a cittadini UE/AELS che lavorano in Svizzera e rientrano in Italia almeno una volta alla settimana (art. 35 LStrI, art. 7 OLCP). Non dà diritto alla residenza in Svizzera e non include il 2° pilastro come contribuente svizzero pieno.
- Se perdo il lavoro cosa succede al permesso G?
Il permesso G resta valido per 6 mesi dopo la fine del rapporto (art. 61a LStrI) per consentire la ricerca di un nuovo impiego. Durante questo periodo il frontaliere può iscriversi come disoccupato.
- Il coniuge e i figli possono avere un permesso G familiare?
Sì. L'ALC Allegato I art. 3 consente ai familiari (coniuge, figli minori di 21 anni o a carico, ascendenti a carico) di cittadini UE/AELS frontalieri di esercitare un'attività lucrativa in Svizzera e ottenere a loro volta un permesso G di 5 anni.
- Posso avere due datori di lavoro in Svizzera con un permesso G?
Sì. L'OLCP art. 12 consente ai titolari di permesso G di esercitare più attività lucrative simultaneamente in Svizzera. Ogni datore di lavoro notifica l'impiego e calcola l'imposta alla fonte sulla propria quota.
- Esiste ancora la regola dei 20 km o dei 45 minuti per i frontalieri?
Sì, in forma aggiornata. L'Accordo fiscale CH-IT 2020 (art. 2) definisce «frontaliere» il lavoratore residente in uno dei comuni il cui territorio si trovi, in tutto o in parte, entro la zona di 20 km dal confine.
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