Posso avere due datori di lavoro in Svizzera con un permesso G? (guida frontaliere)

Risposta con fonti ufficiali — Permessi G, B e residenza

Aggiornato l'11 agosto 2026

Posso avere due datori di lavoro in Svizzera con un permesso G?

Risposta

Sì. L'OLCP art. 12 consente ai titolari di permesso G di esercitare più attività lucrative simultaneamente in Svizzera fonte: Fedlex OLCP RS 142.203. Ogni datore di lavoro notifica l'impiego e calcola l'imposta alla fonte sulla propria quota. Attenzione: la tabella fiscale è quella del reddito aggregato (codice L o B se superiori a CHF 120.000 totali), e al momento del conguaglio cantonale (richiesta di NOV, nuovo Nuovo calcolo ordinario) il frontaliere può presentare certificati di tutti i datori per evitare tassazione doppia. LAMal e LAINF vanno ripartite: il datore con orario maggiore trattiene la LAINF non professionale. L'AVS/LPP si cumula e il secondo datore può affiliarsi automaticamente alla stessa cassa pensione se supera CHF 22.050/anno.

Fonti ufficiali

Altre domande su questo tema

  • Esiste ancora la regola dei 20 km o dei 45 minuti per i frontalieri?

    Sì, in forma aggiornata. L'Accordo fiscale CH-IT 2020 (art. 2) definisce «frontaliere» il lavoratore residente in uno dei comuni il cui territorio si trovi, in tutto o in parte, entro la zona di 20 km dal confine.

  • Devo iscrivermi all'AIRE se ho il permesso G?

    No. L'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) riguarda i cittadini italiani che trasferiscono la residenza fuori d'Italia per oltre 12 mesi. Il frontaliere con permesso G mantiene residenza anagrafica in Italia, quindi NON si iscrive all'AIRE.

  • Posso portare la famiglia in Svizzera con il permesso G?

    Il permesso G non prevede diritto automatico al ricongiungimento in Svizzera perché non conferisce residenza (art. 42 LStrI si applica ai permessi di dimora).

  • Quanto dura il permesso G e come si rinnova?

    Il permesso G UE/AELS ha durata pari al contratto di lavoro, fino a un massimo di 5 anni (art. 35 cpv. 2 LStrI, art. 7 OLCP). Per contratti indeterminati viene rilasciato con durata di 5 anni ed è rinnovato automaticamente se permane l'attività.

  • Come passo dal permesso G al permesso B?

    Occorre trasferire la residenza effettiva in Svizzera (art. 33 LStrI). La procedura: (1) trovare alloggio in Svizzera e firmare contratto di locazione; (2) notificare l'arrivo al Controllo abitanti del Comune entro 14 giorni con…

  • Se cambio datore di lavoro devo cambiare anche il permesso G?

    Il permesso G è personale, non vincolato al datore. Tuttavia il nuovo datore deve notificare l'assunzione al Servizio migrazione cantonale entro 8 giorni via EasyGov, indicando il numero del permesso vigente (art. 9 OLCP). Non serve nuova procedura di rilascio.

  • Qual è la differenza tra permesso G e permesso B?

    Il permesso G (frontaliere) è rilasciato a cittadini UE/AELS che lavorano in Svizzera e rientrano in Italia almeno una volta alla settimana (art. 35 LStrI, art. 7 OLCP). Non dà diritto alla residenza in Svizzera e non include il 2° pilastro come contribuente svizzero pieno.

  • Se perdo il lavoro cosa succede al permesso G?

    Il permesso G resta valido per 6 mesi dopo la fine del rapporto (art. 61a LStrI) per consentire la ricerca di un nuovo impiego. Durante questo periodo il frontaliere può iscriversi come disoccupato.

Le informazioni contenute in questa pagina hanno valore informativo e non sostituiscono la consulenza personalizzata di un commercialista, un avvocato o un patronato. Le norme fiscali, previdenziali e sui permessi cambiano con frequenza: verifica sempre le fonti ufficiali linkate in ogni risposta.

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