Se cambio datore di lavoro devo cambiare anche il permesso G? (guida frontaliere)
Risposta con fonti ufficiali — Permessi G, B e residenza
Aggiornato l'11 agosto 2026

Risposta
Il permesso G è personale, non vincolato al datore. Tuttavia il nuovo datore deve notificare l'assunzione al Servizio migrazione cantonale entro 8 giorni via EasyGov, indicando il numero del permesso vigente (art. 9 OLCP) fonte: Fedlex OLCP RS 142.203. Non serve nuova procedura di rilascio. Se il nuovo impiego è in un cantone diverso da quello d'emissione del permesso, l'autorità può richiedere un trasferimento di competenza. In caso di interruzione tra i due contratti, vale il periodo di 6 mesi per la ricerca di lavoro (art. 61a LStrI). Il titolare del permesso G deve a sua volta informare il Comune italiano di residenza del cambio di datore (rilevante per la dichiarazione dei redditi e per l'eventuale iscrizione SSN in caso di interruzione).
Fonti ufficiali
Altre domande su questo tema
- Qual è la differenza tra permesso G e permesso B?
Il permesso G (frontaliere) è rilasciato a cittadini UE/AELS che lavorano in Svizzera e rientrano in Italia almeno una volta alla settimana (art. 35 LStrI, art. 7 OLCP). Non dà diritto alla residenza in Svizzera e non include il 2° pilastro come contribuente svizzero pieno.
- Se perdo il lavoro cosa succede al permesso G?
Il permesso G resta valido per 6 mesi dopo la fine del rapporto (art. 61a LStrI) per consentire la ricerca di un nuovo impiego. Durante questo periodo il frontaliere può iscriversi come disoccupato.
- Il coniuge e i figli possono avere un permesso G familiare?
Sì. L'ALC Allegato I art. 3 consente ai familiari (coniuge, figli minori di 21 anni o a carico, ascendenti a carico) di cittadini UE/AELS frontalieri di esercitare un'attività lucrativa in Svizzera e ottenere a loro volta un permesso G di 5 anni.
- Posso avere due datori di lavoro in Svizzera con un permesso G?
Sì. L'OLCP art. 12 consente ai titolari di permesso G di esercitare più attività lucrative simultaneamente in Svizzera. Ogni datore di lavoro notifica l'impiego e calcola l'imposta alla fonte sulla propria quota.
- Esiste ancora la regola dei 20 km o dei 45 minuti per i frontalieri?
Sì, in forma aggiornata. L'Accordo fiscale CH-IT 2020 (art. 2) definisce «frontaliere» il lavoratore residente in uno dei comuni il cui territorio si trovi, in tutto o in parte, entro la zona di 20 km dal confine.
- Devo iscrivermi all'AIRE se ho il permesso G?
No. L'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) riguarda i cittadini italiani che trasferiscono la residenza fuori d'Italia per oltre 12 mesi. Il frontaliere con permesso G mantiene residenza anagrafica in Italia, quindi NON si iscrive all'AIRE.
- Posso portare la famiglia in Svizzera con il permesso G?
Il permesso G non prevede diritto automatico al ricongiungimento in Svizzera perché non conferisce residenza (art. 42 LStrI si applica ai permessi di dimora).
- Quanto dura il permesso G e come si rinnova?
Il permesso G UE/AELS ha durata pari al contratto di lavoro, fino a un massimo di 5 anni (art. 35 cpv. 2 LStrI, art. 7 OLCP). Per contratti indeterminati viene rilasciato con durata di 5 anni ed è rinnovato automaticamente se permane l'attività.
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