Esiste ancora la regola dei 20 km o dei 45 minuti per i frontalieri?

Risposta con fonti ufficiali — Permessi G, B e residenza

Aggiornato l'11 agosto 2026

Esiste ancora la regola dei 20 km o dei 45 minuti per i frontalieri?

Risposta

Sì, in forma aggiornata. L'Accordo fiscale CH-IT 2020 (art. 2) definisce «frontaliere» il lavoratore residente in uno dei comuni il cui territorio si trovi, in tutto o in parte, entro la zona di 20 km dal confine fonte: Fedlex SR 0.642.045.43. La SEM esige inoltre il rientro quotidiano (o almeno settimanale) al domicilio. La vecchia regola dei 45 minuti dalla frontiera è stata abbandonata nel 2004 per tutti i cittadini UE/AELS grazie all'Accordo sulla libera circolazione (ALC). Oggi il permesso G non richiede un tempo massimo di pendolarismo ma solo il rientro settimanale. Per i fini fiscali i 20 km restano rilevanti per distinguere vecchi/nuovi frontalieri e per i ristorni ai Comuni.

Fonti ufficiali

Altre domande su questo tema

  • Devo iscrivermi all'AIRE se ho il permesso G?

    No. L'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) riguarda i cittadini italiani che trasferiscono la residenza fuori d'Italia per oltre 12 mesi. Il frontaliere con permesso G mantiene residenza anagrafica in Italia, quindi NON si iscrive all'AIRE.

  • Posso portare la famiglia in Svizzera con il permesso G?

    Il permesso G non prevede diritto automatico al ricongiungimento in Svizzera perché non conferisce residenza (art. 42 LStrI si applica ai permessi di dimora).

  • Quanto dura il permesso G e come si rinnova?

    Il permesso G UE/AELS ha durata pari al contratto di lavoro, fino a un massimo di 5 anni (art. 35 cpv. 2 LStrI, art. 7 OLCP). Per contratti indeterminati viene rilasciato con durata di 5 anni ed è rinnovato automaticamente se permane l'attività.

  • Come passo dal permesso G al permesso B?

    Occorre trasferire la residenza effettiva in Svizzera (art. 33 LStrI). La procedura: (1) trovare alloggio in Svizzera e firmare contratto di locazione; (2) notificare l'arrivo al Controllo abitanti del Comune entro 14 giorni con…

  • Se cambio datore di lavoro devo cambiare anche il permesso G?

    Il permesso G è personale, non vincolato al datore. Tuttavia il nuovo datore deve notificare l'assunzione al Servizio migrazione cantonale entro 8 giorni via EasyGov, indicando il numero del permesso vigente (art. 9 OLCP). Non serve nuova procedura di rilascio.

  • Qual è la differenza tra permesso G e permesso B?

    Il permesso G (frontaliere) è rilasciato a cittadini UE/AELS che lavorano in Svizzera e rientrano in Italia almeno una volta alla settimana (art. 35 LStrI, art. 7 OLCP). Non dà diritto alla residenza in Svizzera e non include il 2° pilastro come contribuente svizzero pieno.

  • Se perdo il lavoro cosa succede al permesso G?

    Il permesso G resta valido per 6 mesi dopo la fine del rapporto (art. 61a LStrI) per consentire la ricerca di un nuovo impiego. Durante questo periodo il frontaliere può iscriversi come disoccupato.

  • Il coniuge e i figli possono avere un permesso G familiare?

    Sì. L'ALC Allegato I art. 3 consente ai familiari (coniuge, figli minori di 21 anni o a carico, ascendenti a carico) di cittadini UE/AELS frontalieri di esercitare un'attività lucrativa in Svizzera e ottenere a loro volta un permesso G di 5 anni.

Le informazioni contenute in questa pagina hanno valore informativo e non sostituiscono la consulenza personalizzata di un commercialista, un avvocato o un patronato. Le norme fiscali, previdenziali e sui permessi cambiano con frequenza: verifica sempre le fonti ufficiali linkate in ogni risposta.

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