Telelavoro per i frontalieri: cosa cambia

Telelavoro per i frontalieri: cosa cambia

Nuovo Accordo Frontalieri: cosa prevede e come influirà sul lavoro dei frontalieri.

Contesto

In breve

  • Il Nuovo Accordo Frontalieri è stato firmato il 23 dicembre 2020 e entra in vigore dal 1 gennaio 2024.
  • Il nuovo accordo prevede la creazione di un regime transitorio per i vecchi frontalieri.
  • Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.

Cosa cambia per i frontalieri

Il nuovo accordo frontaliere introduce numerose novità che potrebbero influire sulla vita di migliaia di frontalieri che vivono e lavorano in Svizzera. La prima novità è la creazione di un regime transitorio per i vecchi frontalieri. I frontalieri che risiedono in Svizzera da più di 10 anni avranno la possibilità di scegliere tra due opzioni: continuare a pagare le tasse svizzere o optare per la nuova franchigia di €10.000. La soglia di 10.000 euro dell’art. 4 della L. 83/2023 riguarda esclusivamente i redditi da lavoro dipendente svolto all’estero, in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo, in modo continuativo ed esclusivo, da persone residenti in Italia, richiamati dall’art. 1, comma 175, della L. 147/2013; non è una franchigia generale né un’esenzione dall’imposta svizzera alla fonte.

Esempi concreti

Immaginiamo di avere un frontaliero che risiede a Lugano e lavora a Milano. Attualmente, il frontaliero pagherebbe le tasse in Svizzera e in Italia. Questo potrebbe significare una risparmio di circa €5.000 all'anno.

Checklist operative

Per beneficiare del nuovo accordo frontaliere, i frontalieri devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • Risiedere in Svizzera da almeno 10 anni
  • Avere un reddito annuo di almeno €20.000
  • Svolgere un'attività lavorativa in Italia

Il regime del nuovo Accordo si applica dal 1° gennaio 2024.

Normative e date

Il Nuovo Accordo Frontalieri è stato firmato il 23 dicembre 2020 e entra in vigore dal 1 gennaio 2024.

Confronti tra scenari pratici

Ecco un confronto tra due scenari pratici:

  • Scenari 1: il frontaliero continua a pagare le tasse svizzere e italiane (€10.000 all'anno)

⚠️ Attenzione!

💡 Consiglio

Dettagli operativi

Fatti chiave

  • Cosa: Nuovo Accordo Frontalieri
  • Quando: 23 dicembre 2020
  • Dove: Svizzera
  • Chi: Frontalieri
  • La soglia di 10.000 euro dell’art. 4 della L. 83/2023 riguarda esclusivamente i redditi da lavoro dipendente svolto all’estero, in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo, in modo continuativo ed esclusivo, da persone residenti in Italia, richiamati dall’art. 1, comma 175, della L. 147/2013; non è una franchigia generale né un’esenzione dall’imposta svizzera alla fonte.

Telelavoro per i frontalieri: cosa cambia

Con l'accordo frontaliero del 23 dicembre 2020, la Svizzera ha introdotto nuove regole per i telelavoratori frontalieri. Questo accordo mira a facilitare la vita dei lavoratori che si spostano dal loro paese di origine per lavorare in Svizzera.

Nuove regole per i frontalieri

  • Franchigia: Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
  • Permesso di soggiorno: i frontalieri possono ottenere un permesso di soggiorno per lavoro, che consente loro di lavorare in Svizzera per un periodo di tempo determinato.
  • Tasse: i frontalieri sono soggetti alle tasse svizzere, ma possono godere di una riduzione delle tasse se risiedono in Svizzera per più di 183 giorni all'anno.

Esempi concreti

  • Un lavoratore che lavora come cuoco in un ristorante a Lucerna può ottenere un permesso di soggiorno per lavoro e lavorare in Svizzera per un periodo di tempo determinato.

Checklist operative

  • Contatta l'ufficio di immigrazione locale per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro.
  • Verifica le tasse che devi pagare in Svizzera e se puoi godere di una riduzione delle tasse.

Confronti tra scenari pratici

  • Se sei un lavoratore che lavora come cuoco in un ristorante a Lucerna, puoi ottenere un permesso di soggiorno per lavoro e lavorare in Svizzera per un periodo di tempo determinato.

Riferimenti normativi

  • Accordo frontaliero del 23 dicembre 2020.
  • Legge sulle tasse svizzere.
  • Regolamento per i permessi di soggiorno per lavoro.

Conseguenze

  • I frontalieri possono ottenere un permesso di soggiorno per lavoro e lavorare in Svizzera per un periodo di tempo determinato.
  • I frontalieri sono soggetti alle tasse svizzere, ma possono godere di una riduzione delle tasse se risiedono in Svizzera per più di 183 giorni all'anno.

Tool utili per il tuo caso

Per verificare in modo pratico il tuo scenario entro/oltre 20 km, usa il calcolatore stipendio netto e la guida dichiarazione redditi.

Punti chiave

Telelavoro per i frontalieri: cosa cambia

Il Nuovo Accordo Frontalieri introduce un regime transitorio per i vecchi frontalieri, che avranno l'opzione di scegliere tra la nuova normativa o il vecchio regime. Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4. È importante notare che il nuovo accordo non elimina la doppia imposizione, ma evita che i frontalieri paghino l'imposta due volte.

La nuova normativa prevede una tassazione più equa per i frontalieri. La soglia di 10.000 euro dell’art. 4 della L. 83/2023 riguarda esclusivamente i redditi da lavoro dipendente svolto all’estero, in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo, in modo continuativo ed esclusivo, da persone residenti in Italia, richiamati dall’art. 1, comma 175, della L. 147/2013; non è una franchigia generale né un’esenzione dall’imposta svizzera alla fonte. In questo modo, non pagherà l'imposta sulla fonte per il 50% del suo reddito.

Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4. Questo modulo dovrà essere inviato alla direzione finanziaria del cantone di residenza entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il Nuovo Accordo Frontalieri è entrato in vigore il 1° gennaio 2024. È importante che tutti i frontalieri si informino sui nuovi requisiti e sulle nuove normative per evitare di pagare imposte inutili. Inoltre, è consigliabile consultare un consulente fiscale per avere una visione chiara delle proprie situazioni e per evitare di sbagliare.

In questo modo, non pagherà l'imposta sulla fonte per il 60% del suo reddito.

La seguente tabella riassume le principali novità del Nuovo Accordo Frontalieri:

| | Vecchi frontalieri | Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4. | Modulo da compilare | No | Sì | | Scadenza per la richiesta della franchigia | 31 marzo dell'anno successivo | 31 marzo dell'anno successivo |

È importante notare che il Nuovo Accordo Frontalieri non elimina la doppia imposizione, ma evita che i frontalieri paghino l'imposta due volte. Inoltre, è consigliabile consultare un consulente fiscale per avere una visione chiara delle proprie situazioni e per evitare di sbagliare.

"Il Nuovo Accordo Frontalieri è un passo avanti verso una tassazione più equa per i frontalieri" - Aline Wasserfallen, direttore della direzione finanziaria del canton Vaud.

È il tuo primo giorno come frontaliere? La nostra guida pratica ti accompagna dalla registrazione cantonale al primo stipendio.

Fonte: pmi.it

Domande frequenti
Quali redditi rientrano nel limite di 10.000 euro?
Il regime transitorio dell’art. 9 riguarda solo chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con tassazione in Italia e credito per l’imposta svizzera, se spettante. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
Quali lavoratori rientrano nel regime transitorio dell’art. 9?
Il regime transitorio dell’art. 9 riguarda solo chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con tassazione in Italia e credito per l’imposta svizzera, se spettante. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
Come funziona la doppia imposizione?
La doppia imposizione avviene quando un frontaliere paga l'imposta sulla fonte in Svizzera e in Italia. Il nuovo accordo non elimina la doppia imposizione, ma evita che i frontalieri paghino l'imposta due volte.

Articoli correlati