Proroga esenzione dazi granoturco foraggio fino aprile 2027

Il DEFR ha prorogato fino al 30 aprile 2027 l'esenzione dai dazi doganali per il granoturco fresco o insilato con tenore di sostanza secca non superiore al 60%, destinato all'alimentazione animale. Parallelamente, dal 1 ottobre 2026 scatta
Contesto
In breve
- Siccità estiva: meno fieno e granoturco in molte regioni
- DEFR: esenzione sul granoturco fino al 30 aprile 2027
- Misura iniziale del 15 agosto 2026, prima fino a fine ottobre
- Dal 1 ottobre 2026 dazi ridotti su altri foraggi fibrosi
Fatti chiave
- Pubblicazione → 25 settembre 2026
- Autorità → DEFR
- Misura → esenzione dal dazio
- Prodotto → granoturco, fresco o insilato
- Destinazione → alimentazione degli animali
- Scadenza → 30 aprile 2027
- Requisito → sostanza secca non eccedente il 60 per cento
- Permesso → permesso generale d'importazione
Il comunicato pubblicato a Berna il 25 settembre 2026 aggiorna la risposta federale alla siccità che ha colpito il raccolto di foraggio. Il DEFR ha deciso di prorogare l'esenzione dal dazio per il granoturco, fresco o insilato, destinato all'alimentazione degli animali.
La misura era stata adottata il 15 agosto 2026 per agevolare l'importazione e sostenere le aziende direttamente interessate. L'esenzione, inizialmente applicabile fino alla fine di ottobre 2026, riguarda il granoturco con un tenore di sostanza secca non eccedente il 60 per cento. La nuova scadenza è il 30 aprile 2027.
La decisione del DEFR
La richiesta di proroga è arrivata dall'Unione svizzera dei contadini, indicata nel comunicato con la sigla USC. Il DEFR richiama le difficoltà logistiche nel trasporto transfrontaliero: proprio questo elemento ha pesato sulla scelta di estendere la durata dell'agevolazione.
La decisione si inserisce in una stagione agricola segnata da condizioni molto diverse. Alla primavera favorevole allo sviluppo della vegetazione è seguita un'estate caratterizzata dalla siccità. Nella maggior parte delle regioni, il fenomeno ha inciso negativamente sulla produzione di fieno e sulle rese di granoturco. Le scarse piogge di agosto e settembre hanno migliorato la situazione soltanto in misura limitata.
L'annuncio distingue il granoturco destinato agli animali da altri prodotti foraggeri. Con effetto al 1 ottobre 2026 sarà infatti ridotta anche l'imposizione doganale su determinati prodotti foraggeri ricchi di fibre, utilizzabili in sostituzione del foraggio grezzo. Per questi prodotti, il DEFR colloca la misura nell'aggiornamento mensile ordinario dell'imposizione doganale.
Per chi legge il provvedimento, il punto centrale è quindi la doppia scansione: esenzione dal dazio per il granoturco che rientra nei requisiti indicati, prorogata fino al 30 aprile 2027, e riduzione dell'imposizione per determinati foraggi ricchi di fibre dal 1 ottobre 2026. Le due disposizioni sono presentate separatamente e non hanno la stessa formulazione.
Dettagli operativi
Cosa cambia sul piano operativo
La proroga modifica il calendario con cui un'importazione di foraggio può essere valutata. Per il granoturco, il criterio non è soltanto la destinazione animale: il testo lega l'esenzione anche alla forma del prodotto, fresco o insilato, e al tenore di sostanza secca non eccedente il 60 per cento. La data da tenere sulla pratica è il 30 aprile 2027.
La riduzione prevista per i prodotti foraggeri ricchi di fibre segue invece un percorso distinto. Scatta il 1 ottobre 2026 e riguarda determinati prodotti che possono sostituire il foraggio grezzo. Questa seconda misura non è descritta come un'estensione dell'esenzione sul granoturco, ma come una riduzione dell'imposizione doganale inserita nell'aggiornamento mensile ordinario.
Un confronto utile
| Merce o misura | Trattamento indicato | Decorrenza o scadenza |
|---|---|---|
| Granoturco fresco o insilato per animali | Esenzione dal dazio, se il tenore di sostanza secca non eccede il 60 per cento | Dal 15 agosto 2026, prorogata fino al 30 aprile 2027 |
| Determinati prodotti foraggeri ricchi di fibre | Riduzione dell'imposizione doganale | 1 ottobre 2026 |
Il confronto serve a evitare una lettura troppo ampia dell'annuncio. Non ogni prodotto foraggero è descritto nello stesso modo: il granoturco è collegato all'esenzione dal dazio, mentre la seconda categoria è collegata a una riduzione dell'imposizione. Per chi organizza una fornitura, questa distinzione indirizza la verifica preliminare della merce e della data applicabile.
La proroga risponde inoltre a un problema concreto indicato dal DEFR: il trasporto transfrontaliero presenta difficoltà logistiche. L'agevolazione doganale offre quindi una finestra temporale più lunga per la misura sul granoturco, mentre la disciplina sui prodotti ricchi di fibre segue l'aggiornamento mensile. Il comunicato collega entrambe le decisioni alla necessità di facilitare l'approvvigionamento del foraggio per l'alimentazione animale.
Sul piano nazionale, il riferimento operativo resta federale: la decisione è del DEFR e la merce deve essere dichiarata a un ufficio doganale. Per un percorso separato sul costo della vita in Svizzera, il sito offre una guida dedicata.
Tool utili per massimizzare il netto
Per ridurre la perdita sul cambio, confronta il cambio CHF-EUR e le banche per frontalieri.
Punti chiave
Procedura per l'importazione
Chi deve utilizzare le misure deve separare l'analisi della merce dagli adempimenti. Il percorso indicato nel comunicato si può organizzare in quattro passaggi.
1. Verificare la categoria del prodotto. Per il granoturco, la destinazione deve essere l'alimentazione degli animali e il prodotto deve essere fresco o insilato, con un tenore di sostanza secca non eccedente il 60 per cento. Per gli altri articoli, occorre verificare che rientrino tra i determinati prodotti foraggeri ricchi di fibre che possono sostituire il foraggio grezzo.
2. Controllare la data applicabile. L'esenzione sul granoturco è prorogata fino al 30 aprile 2027. La riduzione dell'imposizione sui prodotti foraggeri ricchi di fibre decorre dal 1 ottobre 2026. Le due date appartengono a misure diverse.
3. Dichiarare regolarmente l'importazione a un ufficio doganale. Per le informazioni operative, il comunicato rinvia ai portali doganali indicati per le maggiori informazioni.
4. Richiedere il permesso generale d'importazione all'organizzazione preposta alle scorte obbligatorie réservesuisse. La domanda va indirizzata a Schwanengasse 5-7, 3001 Berna, telefono 031 328 72 72. Il modulo è disponibile sul sito di réservesuisse.
Due adempimenti distinti
La dichiarazione a un ufficio doganale e il permesso generale d'importazione non sono presentati come alternative. Il comunicato richiede entrambi: prima ricorda l'obbligo di dichiarare regolarmente le importazioni, poi aggiunge la necessità del permesso per queste merci. La domanda va presentata a réservesuisse, organizzazione preposta alle scorte obbligatorie, presso Schwanengasse 5-7, 3001 Berna, telefono 031 328 72 72. Il modulo è disponibile sul sito di réservesuisse.
Questa sequenza consente di tenere separati tre elementi: la classificazione della merce, il trattamento doganale legato alla data e gli adempimenti richiesti per l'ingresso. Le informazioni doganali supplementari sono disponibili sui siti indicati dal comunicato, mentre réservesuisse è il riferimento per il modulo del permesso generale.
Se nella gestione della fornitura occorre confrontare importi in franchi ed euro, si può usare il comparatore CHF/EUR; il confronto valutario resta distinto dalla dichiarazione doganale e dal permesso. Per completare la verifica delle spese personali in Svizzera, consulta il calcolatore stipendio/imposte.
Fonte: admin.ch
Domande frequenti
- Qual è la nuova scadenza dell'esenzione dazi per il granoturco da foraggio?
- L'esenzione dazi per il granoturco fresco o insilato, con tenore di sostanza secca non eccedente il 60 per cento e destinato all'alimentazione degli animali, è stata prorogata fino al 30 aprile 2027. La misura era inizialmente valida fino alla fine di ottobre 2026 ed è stata estesa su richiesta dell'Unione svizzera dei contadini (USC) per affrontare le difficoltà logistiche del trasporto transfrontaliero dovute alla siccità estiva che ha ridotto le produzioni di fieno e granoturco.
- Quando entra in vigore la riduzione dazi per i foraggi ricchi di fibre?
- Dal 1 ottobre 2026 è prevista una riduzione dell'imposizione doganale sui determinati prodotti foraggeri ricchi di fibre che possono sostituire il foraggio grezzo. Questa misura è distinta dall'esenzione sul granoturco e rientra nell'aggiornamento mensile ordinario dell'imposizione doganale del DEFR, non rappresentando una semplice estensione della precedente agevolazione.
- Quali adempimenti sono necessari per importare questi prodotti beneficiari delle agevolazioni?
- Prima di tutto, verificare la categoria del prodotto: per il granoturco deve essere destinato all'alimentazione animale, fresco o insilato, con sostanza secca ≤60%; per gli altri articoli, devono rientrare tra i foraggi ricchi di fibre che sostituiscono il foraggio grezzo. Poi controllare la data applicabile: esenzione granoturco fino al 30 aprile 2027, riduzione foraggi fibre dal 1 ottobre 2026. Successivamente, dichiarare l'importazione a un ufficio doganale e richiedere il permesso generale d'importazione à réservesuisse, Schwanengasse 5-7, 3001 Berna, tel. 031 328 72 72, modulo disponibile sul sito di réservesuisse.