Chi paga lo stipendio in caso di malattia lunga? (guida frontaliere)

Risposta con fonti ufficiali — Diritti, licenziamento e mobbing

Aggiornato l'11 agosto 2026

Chi paga lo stipendio in caso di malattia lunga?

Risposta

Oltre le scale CO (vedi FAQ stipendi) la AIGM collettiva (assicurazione indennità giornaliera malattia) subentra dal giorno 31 generalmente. Copre 720 giorni in 900 al 80-90% del salario, finanziata tramite contributi AIGM tra datore e dipendente fonte: LPGA RS 830.1 e LCA 958.1. Dopo 2 anni di malattia persistente, l'AI (Assicurazione Invalidità, RS 831.20) prende in carico il caso se la capacità lavorativa scende sotto 40% fonte: Fedlex LAI RS 831.20. Il frontaliere è assicurato AI come i residenti. L'AI può erogare prestazioni di riabilitazione (riqualifica professionale pagata) o rendite parziali/intere. Per le malattie causate dal lavoro (infortuni) interviene invece la LAINF (SUVA). La LPGA (Parte generale sul diritto delle assicurazioni sociali, RS 830.1) disciplina i termini di ricorso (30 giorni), l'obbligo di collaborazione e la procedura.

Fonti ufficiali

Altre domande su questo tema

  • Come ci si tutela dal mobbing in Svizzera?

    Il datore di lavoro ha un obbligo di protezione della personalità dei dipendenti (art. 328 CO e art. 6 LL). Il mobbing — molestie psicologiche ripetute nell'ambiente di lavoro — viola questo obbligo e espone il datore a responsabilità civile.

  • A quali sindacati posso iscrivermi come frontaliere?

    I frontalieri possono iscriversi liberamente ai sindacati svizzeri per assistenza contrattuale, vertenze e consulenza legale. Le principali sigle in Ticino: OCST (Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese, 38.000 iscritti), UNIA (settore…

  • Esiste il TFR in Svizzera come in Italia?

    No, non esiste un TFR obbligatorio. L'indennità di partenza (art. 339b-339c CO) è prevista solo per i lavoratori ≥50 anni con ≥20 anni di servizio e corrisponde a 2-8 mesi di salario, ma è largamente sostituita dalle prestazioni del 2° pilastro (LPP) dal 1985.

  • Posso beneficiare della cassa integrazione (RHT) come frontaliere?

    Sì. La LAC svizzera (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.0) art. 31 prevede l'indennità per lavoro ridotto (RHT) per chi è soggetto a perdita di lavoro temporanea (calo di ordini, COVID, eventi straordinari).

  • Il datore è obbligato a rilasciare un certificato di lavoro (Arbeitszeugnis)?

    Sì, obbligatoriamente (art. 330a CO). Il certificato di lavoro (Arbeitszeugnis) completo deve indicare: tipo di attività, durata, qualità del lavoro e del comportamento, redatto con «linguaggio codificato svizzero» (formule standardizzate neutre, mai negative esplicite).

  • Sono tutelato contro la discriminazione sul lavoro come frontaliere?

    Sì. L'Accordo sulla libera circolazione (ALC) Allegato I art. 9 impone parità di trattamento tra lavoratori svizzeri ed UE/AELS per salario, prestazioni sociali, condizioni di lavoro, formazione.

  • La NASpI italiana spetta al frontaliere licenziato dalla Svizzera?

    Sì. Secondo il Regolamento UE 883/2004 art. 65, il frontaliere totalmente disoccupato ha diritto all'indennità nello Stato di residenza (Italia), sulla base delle contribuzioni versate all'estero.

  • Cosa fare se ho un infortunio sul lavoro?

    Notificare immediatamente l'incidente al datore di lavoro e richiedere compilazione del modulo di notifica infortunio, inviato alla SUVA (o altro assicuratore LAINF) entro 3 giorni. Il medico cura il lavoratore e certifica l'inabilità al lavoro.

Le informazioni contenute in questa pagina hanno valore informativo e non sostituiscono la consulenza personalizzata di un commercialista, un avvocato o un patronato. Le norme fiscali, previdenziali e sui permessi cambiano con frequenza: verifica sempre le fonti ufficiali linkate in ogni risposta.

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