Lavoro ridotto: il Consiglio federale prevede un graduale ritorno alla normalità

Lavoro ridotto: normalizzazione ILR e scadenze 2027-2028

Il Consiglio federale intende normalizzare gradualmente l’ILR Durata massima: 24 mesi fino al 31 gennaio 2027 Crescita prevista: 1,7% nel 2026 e 1,6% nel 2027

Contesto

In breve

  • Il Consiglio federale intende normalizzare gradualmente l’ILR
  • Durata massima: 24 mesi fino al 31 gennaio 2027
  • Crescita prevista: 1,7% nel 2026 e 1,6% nel 2027
  • Dal 2028 il periodo di attesa torna a tre giorni

Fatti chiave

  • Data → 21 ottobre 2026
  • Luogo → Berna
  • Strumento → indennità per lavoro ridotto (ILR)
  • Durata massima attuale → 24 mesi
  • Durata ordinaria → 12 mesi
  • Periodo di attesa attuale → un giorno
  • Scadenza dell’attuale durata → 31 gennaio 2027
  • Dipartimento incaricato → DEFR

Il 21 ottobre 2026, a Berna, il Consiglio federale ha discusso le condizioni quadro dell’indennità per lavoro ridotto (ILR). L’Esecutivo intende procedere a una normalizzazione graduale dello strumento, perché la situazione economica è migliorata.

Nei periodi di difficoltà economica, il lavoro ridotto contribuisce a preservare la stabilità delle imprese e dell’occupazione. Attraverso l’ILR, l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) copre temporaneamente una quota consistente delle retribuzioni relative alle ore non lavorate. La misura riguarda quindi le aziende che subiscono perdite di lavoro inevitabili.

Decisione e calendario

Nel rispetto dei limiti di legge, il Consiglio federale può adeguare le condizioni quadro, intervenendo soprattutto sulla durata massima di percezione dell’ILR e sul periodo di attesa. Durante le crisi, la durata viene prolungata e l’attesa accorciata; quando la situazione economica migliora, entrambi i parametri vengono riportati gradualmente ai livelli ordinari previsti dalla legge.

Per ora, l’ILR può essere percepita per un massimo di 24 mesi, anziché per i 12 ordinari; il periodo di attesa è di un giorno, contro i tre previsti normalmente. L’estensione a 24 mesi rimane valida fino al 31 gennaio 2027. Nel dicembre 2026, alla luce della situazione economica e delle prospettive congiunturali, il Consiglio federale valuterà se rinnovare da febbraio 2027 la proroga e in quale misura. Esaminerà inoltre altri provvedimenti per riportare la durata ai 12 mesi ordinari nel corso del 2027, in funzione dell’andamento economico.

Dettagli operativi

Il confronto tra regole e congiuntura

La lettura dei dati richiede di tenere separate le unità utilizzate nel comunicato: mesi e giorni descrivono i parametri dell’ILR, mentre le prospettive congiunturali riportano tassi annuali di crescita. Il confronto può essere riassunto così:

Table 1: Parametro o dato
Parametro o datoPrimo valoreSecondo riferimento
Durata massima ILR24 mesi12 mesi ordinari
Periodo di attesaun giornotre giorni dal 2028
Crescita dell’economia svizzera1,7% nel 20261,6% nel 2027

Due parametri, due orizzonti

La durata massima indica l’orizzonte temporale entro il quale può essere percepita l’indennità; il periodo di attesa è espresso invece in giorni. Il comunicato descrive entrambi come condizioni quadro modificabili dal Consiglio federale in funzione della situazione economica. La regola attuale combina una durata estesa a 24 mesi con un’attesa ridotta a un giorno. Il ritorno ai riferimenti ordinari è invece distribuito su scadenze diverse: la durata sarà valutata nuovamente nel dicembre 2026, mentre la franchigia di tre giorni tornerà dal 2028.

Sul piano congiunturale, le prospettive della Confederazione del 17 settembre 2026 indicano una crescita dell’economia svizzera dell’1,7% nel 2026 e dell’1,6% nel 2027. La differenza aritmetica tra le due previsioni è di 0,1 punti percentuali: 1,7% meno 1,6%. Si tratta di un confronto tra due stime annuali riferite a periodi diversi.

La stessa fonte prevede che disoccupazione e lavoro ridotto continuino a diminuire. Sono questi dati, insieme alle prospettive positive, a lasciare al Consiglio federale margine per avviare una normalizzazione graduale. Il testo non presenta però un cambiamento immediato di tutti i parametri: distingue la valutazione sulla durata, prevista per dicembre, dal ritorno della franchigia a tre giorni, fissato a partire dal 2028. Per le ore non prestate, l’AD continua intanto a farsi carico temporaneamente di gran parte del pagamento dei salari previsto dall’ILR.

Punti chiave

Rischi e passaggi successivi

Il miglioramento delle prospettive non elimina i rischi segnalati dalla Confederazione: tensioni geopolitiche, prezzi dell’energia elevati e incertezza sulla politica commerciale. Per questo il Consiglio federale monitorerà attentamente l’evoluzione congiunturale e manterrà il confronto con le parti sociali e il mondo economico.

Una decisione ancora legata ai dati

Non è ancora definita la durata dell’ILR oltre il 31 gennaio 2027. Nel dicembre 2026 il Consiglio federale valuterà se prorogare nuovamente, da febbraio 2027, la durata massima e in quale misura. Prenderà in esame anche ulteriori provvedimenti per riportarla ai dodici mesi ordinari nel corso del 2027. La valutazione terrà conto della situazione economica del momento e delle prospettive congiunturali.

La modifica del periodo di attesa seguirà tempi propri. Dal termine della pandemia di COVID-19, il contributo delle aziende ai costi del lavoro ridotto è limitato a un giorno di attesa; dal 2028 la «franchigia» tornerà ai tre giorni ordinari. Per intervenire sulla durata e sull’attesa sarà necessario modificare l’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI). Il Consiglio federale ha affidato questo compito al Dipartimento federale dell’economia, della ricerca e della formazione (DEFR); nei primi mesi del 2027 è prevista una consultazione pubblica.

Accesso per le imprese

Secondo il comunicato, anche in futuro il lavoro ridotto resterà accessibile a tutte le imprese che subiscono perdite di lavoro inevitabili. Le aziende che già beneficiano dell’ILR o intendono farlo possono inviare online, tramite l’eService «Domanda/conteggio lavoro ridotto» del portale lavoro.swiss, la domanda e/o i conteggi. Nel complesso, il quadro indica un rientro graduale nei parametri ordinari, accompagnato dalla valutazione della situazione economica e da una consultazione pubblica.

Fonte: seco.admin.ch

Domande frequenti
Qual è la durata massima attuale dell'indennità per lavoro ridotto (ILR)?
Attualmente la durata massima di percezione dell'ILR è fissata a 24 mesi, rispetto ai 12 mesi ordinari previsti dalla legge. Questo regime esteso scade il 31 gennaio 2027. Il Consiglio federale valuterà a dicembre 2026 se prorogare ulteriormente questa durata o avviare il ritorno ai 12 mesi nel corso del 2027, in base all'andamento economico.
Quando cambierà il periodo di attesa per le imprese?
Il periodo di attesa attuale è di un giorno. A partire dal 2028, la franchigia tornerà ai normali tre giorni. Questo cambiamento è parte della normalizzazione graduale delle condizioni quadro dell'ILR, che il Consiglio federale intende procedere poiché la situazione economica è migliorata, con una crescita prevista dell'1,7% nel 2026.
Come possono le imprese presentare domanda per il lavoro ridotto?
Il lavoro ridotto resta a disposizione di tutte le imprese colpite da inevitabili perdite di lavoro. Le aziende possono presentare domanda e conteggi online sul portale lavoro.swiss, utilizzando l’eService specifico «Domanda/conteggio lavoro ridotto». L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) si fa temporaneamente carico di gran parte dei salari per le ore non prestate.

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