Frontalieri Italia-Svizzera: telelavoro fino al 25%

La legge n. 217 del 29 dicembre 2025 ha introdotto una nuova regola per i frontalieri che lavorano in Svizzera e risiedono in Italia.
Contesto
Fatti chiave
- La legge n. 217 del 29 dicembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 2026, ratifica il Protocollo di modifica dell'Accordo del 2020 sull'imposizione dei lavoratori frontalieri. Il Protocollo è in vigore dal 9 febbraio 2026 e si applica dal 1° gennaio 2024.
- La nuova regola si applica a tutti i lavoratori frontalieri contemplati dall'Accordo del 2020, compresi quelli del regime transitorio.
- La normativa prevede che i lavoratori frontalieri possano svolgere il telelavoro dal proprio domicilio in Italia fino al 25% del loro tempo di lavoro nell'anno civile, senza alcuna richiesta all'amministrazione fiscale.
Esempi concreti
- Un lavoratore frontaliero che risiede a Como e lavora a Lugano, con 220 giorni lavorativi all'anno, può svolgere il telelavoro fino a circa 55 giorni (25%): un giorno a settimana, circa il 20% del tempo di lavoro, resta sotto la soglia.
- Un altro lavoratore frontaliero che risiede a Varese e lavora a Bellinzona supera la soglia se lavora da casa due giorni a settimana (circa il 40% del tempo di lavoro): cambia lo status di frontaliere previsto dall'Accordo e l'imposizione va verificata caso per caso.
Regolamentazione
Il Protocollo, ratificato dalla legge n. 217 del 29 dicembre 2025, stabilisce che i lavoratori frontalieri possono svolgere il telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente nel corso di un anno civile, senza che cambi il loro status di frontaliere. Entro questa quota il salario del telelavoro è considerato, ai fini dell'imposizione, come lavoro svolto in Svizzera presso il datore di lavoro. Il Protocollo non fissa altri requisiti: contratto, attrezzatura, connessione internet e protezione dei dati sono aspetti da concordare con il datore di lavoro, non condizioni di legge.
Checklist operative
Per svolgere il telelavoro in modo efficace e sicuro, i lavoratori frontalieri devono:
- Verificare che il loro contratto di lavoro preveda la possibilità di telelavoro;
- Installare e configurare l'attrezzatura necessaria per il telelavoro;
- Collegarsi alla rete aziendale o utilizzare un servizio di cloud computing;
- Rispettare le norme sulla protezione dei dati e sulla sicurezza dei sistemi informatici;
- Mantenere la comunicazione con il proprio supervisore e con i colleghi;
- Tenere un registro delle giornate di telelavoro, perché il 25% si calcola sull'anno civile;
- Tra il 25% e il 49,9% di telelavoro, verificare che il datore di lavoro abbia chiesto il certificato A1 per restare assicurati in Svizzera.
Confronti tra scenari pratici
La nuova regola sul telelavoro dei frontalieri consente una maggiore flessibilità e una maggiore possibilità di conciliare la vita lavorativa con la vita personale. Il 40% citato a volte valeva soltanto nel regime transitorio dal 1° febbraio al 31 dicembre 2023, per i contratti che lo prevedevano: dal 1° gennaio 2024 la soglia è il 25%. Inoltre, la possibilità di svolgere il telelavoro fino al 25% del loro tempo di lavoro può aiutare i lavoratori frontalieri a ridurre i costi di trasporto e di vitto, e a migliorare la loro qualità di vita.
Normative
Il Protocollo di modifica dell'Accordo del 2020 è in vigore dal 9 febbraio 2026 e si applica dal 1° gennaio 2024; in Italia è stato ratificato con la legge n. 217 del 29 dicembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 2026. La normativa è applicabile a tutti i lavoratori frontalieri contemplati dall'Accordo del 2020, e prevede che i lavoratori frontalieri possano svolgere il telelavoro fino al 25% del loro tempo di lavoro.
Riferimenti a comuni ticinesi specifici
La nuova regola sul telelavoro dei frontalieri è particolarmente utile per i lavoratori frontalieri che risiedono in Italia e lavorano in comuni come Lugano, Bellinzona, Mendrisio e Chiasso.
Importi
Il limite non è giornaliero ma annuale: il 25% si calcola sul tempo di lavoro dell'anno civile. Con 220 giorni lavorativi corrisponde a circa 55 giorni di telelavoro; con 2.000 ore annue, a 500 ore.
Date
Il Protocollo è in vigore dal 9 febbraio 2026 e si applica dal 1° gennaio 2024. La legge italiana di ratifica n. 217 del 29 dicembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 2026.
Dettagli operativi
La nuova regola consente ai frontalieri di svolgere fino al 25% della propria attività lavorativa in telelavoro dal proprio domicilio nello Stato di residenza. Ciò significa che possono lavorare da casa per un massimo del 25% del loro tempo lavorativo nell'anno civile.
La regola è stata concordata da Svizzera e Italia con il Protocollo di modifica dell'Accordo del 2020 sui frontalieri: in vigore dal 9 febbraio 2026, si applica dal 1° gennaio 2024. Secondo il comunicato del Consiglio federale del 13 febbraio 2026, il Protocollo disciplina in modo duraturo l'imposizione del telelavoro dei frontalieri.
Ma cosa significa esattamente questa nuova regola per i frontalieri? Ecco alcuni esempi concreti per chiarirlo.
Immaginiamo di avere un frontaliero che vive a Luino e lavora a Lugano cinque giorni a settimana. Il 25% non si calcola sulla singola giornata ma sull'anno civile: su 220 giorni lavorativi può lavorare da casa per circa 55 giorni, cioè circa un giorno a settimana, senza modificare il proprio status di frontaliere.
Ecco un altro esempio: un frontaliero che vive a Como, lavora a Mendrisio e lavora da casa due giorni a settimana (circa il 40% del tempo di lavoro) supera la soglia: cambia lo status di frontaliere previsto dall'Accordo e l'imposizione va verificata caso per caso.
La nuova regola si applica a tutti i frontalieri definiti dall'Accordo del 2020, indipendentemente dalla loro nazionalità, compresi quelli del regime transitorio.
Per quanto riguarda la normativa, la regola non deriva da una modifica della legge sul lavoro: è il punto 2.2 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo del 2020, nella versione del Protocollo di modifica ratificato dall'Italia con la legge 29 dicembre 2025, n. 217. Il Protocollo riguarda l'imposizione fiscale; la sicurezza sociale segue una soglia distinta: tra il 25% e il 49,9% di telelavoro si resta assicurati in Svizzera solo con il certificato A1 chiesto dal datore di lavoro.
Per i frontalieri che intendono sfruttare questa nuova regola, ecco una checklist operativa:
- Verificare se la propria attività lavorativa è autorizzata dal datore di lavoro;
- Verificare se il proprio contratto di lavoro prevede la possibilità di svolgere attività lavorativa da casa;
- Verificare se la propria attività lavorativa è compatibile con la legge sul lavoro;
- Tenere un registro delle giornate di telelavoro nell'anno civile;
- Tra il 25% e il 49,9% di telelavoro, verificare che il datore di lavoro abbia chiesto il certificato A1.
In sintesi, la nuova regola consente ai frontalieri di svolgere attività lavorativa da casa per un massimo del 25% del loro tempo lavorativo, ma è importante rispettare le norme e le procedure previste dalla legge.
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Punti chiave
La regola del 25% non è stata introdotta dall'Amministrazione fiscale ticinese: è il risultato del Protocollo concordato tra Svizzera e Italia, in vigore dal 9 febbraio 2026 e applicabile dal 1° gennaio 2024. Consente ai lavoratori frontalieri di svolgere fino al 25% del proprio lavoro da casa nell'anno civile senza cambiare status: il salario del telelavoro continua a essere tassato secondo le regole dell'Accordo, come lavoro svolto in Svizzera. Non è un'esenzione dalle imposte.
Per beneficiare di questa regola non serve alcuna richiesta: né il Protocollo né l'Accordo del 2020 prevedono una domanda all'amministrazione fiscale o una comunicazione delle giornate di telelavoro. Lo scambio automatico di informazioni previsto dall'art. 7 dell'Accordo passa dal Cantone all'Agenzia delle Entrate e riguarda dati anagrafici, codice fiscale, salario lordo, contributi sociali, imposta alla fonte e dati del datore di lavoro, non le giornate di telelavoro.
Il Protocollo non prevede soglie di reddito: la regola vale per tutti i lavoratori frontalieri definiti dall'Accordo del 2020, compresi quelli del regime transitorio, che lavorano per un datore di lavoro in Svizzera.
Ecco alcuni esempi concreti di come funziona la regola:
- Un frontaliero che risiede a Como e lavora come ingegnere a Lugano può svolgere fino al 25% del proprio lavoro da casa, circa 55 giorni su 220: il suo salario resta tassato secondo le regole dell'Accordo, come se avesse lavorato in Svizzera.
- Un altro frontaliero che risiede a Varese e lavora come commercialista a Bellinzona lavora da casa due giorni a settimana, circa il 40% del tempo di lavoro: supera la soglia, cambia lo status di frontaliere previsto dall'Accordo e l'imposizione va verificata caso per caso.
Gli obblighi documentati sono due. Tra il 25% e il 49,9% di telelavoro il datore di lavoro svizzero chiede il certificato A1 (tramite ALPS) perché il lavoratore resti assicurato in Svizzera. In Ticino, se il rapporto di lavoro termina nel corso dell'anno e il lavoratore lo chiede, il datore di lavoro attesta i giorni di telelavoro già svolti in quell'anno (art. 5a del Regolamento sull'imposta alla fonte).
La nuova regola è un passo avanti importante per i frontalieri che lavorano tra Italia e Svizzera. Consente loro di lavorare in parte da casa senza cambiare le regole di imposizione dell'Accordo.
Checklist operative
- Nessuna richiesta all'amministrazione fiscale: il limite del 25% si applica direttamente
- Tenere un registro delle giornate di telelavoro nell'anno civile
- Tra il 25% e il 49,9% di telelavoro, verificare che il datore di lavoro abbia chiesto il certificato A1
- In Ticino, se il rapporto termina in corso d'anno, chiedere al datore di lavoro l'attestazione dei giorni di telelavoro svolti
Confronti tra scenari pratici
- Un frontaliero che lavora da casa un giorno a settimana (circa il 20%) resta sotto la soglia del 25% e mantiene lo status di frontaliere.
- Un frontaliero che lavora da casa due giorni a settimana (circa il 40%) supera la soglia: l'imposizione va verificata caso per caso.
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Fonte: missionline.it
Fonti ufficiali: Consiglio federale, comunicato del 13 febbraio 2026 sull'entrata in vigore del Protocollo (https://www.admin.ch/it/newnsb/KIyFJwwqspqaOcHDaT7u0); testo del Protocollo di modifica (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/88035.pdf); Fisco Oggi (Agenzia delle Entrate), ratifica con la legge 29 dicembre 2025, n. 217 (https://www.fiscooggi.it/portale/-/accordo-frontalieri-italia-svizzera-ratificato-l-aggiornamento-sul-telelavoro); MEF, comunicato del 28 novembre 2023 sul 25% e sul regime transitorio 2023 (https://www.mef.gov.it/inevidenza/Frontalieri-accordo-Italia-Svizzera-telelavoro-fino-al-25-dal-1-gennaio-2024/); UFAS, Telelavoro (https://www.bsv.admin.ch/it/telelavoro); Cantone Ticino, DFE, comunicato del 13 gennaio 2025 sull'attestazione dei giorni di telelavoro (https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=247871); Divisione delle contribuzioni, scambio automatico di informazioni (https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IF/nuovo_accordo/Scambio_automatico_di_informazioni_CH-I.pdf).
Domande frequenti
- Come posso beneficiare della nuova regola?
- Non serve alcuna richiesta all'amministrazione fiscale: il limite del 25% del tempo di lavoro nell'anno civile si applica direttamente. Tra il 25% e il 49,9% di telelavoro il datore di lavoro deve chiedere il certificato A1 perché tu resti assicurato in Svizzera.
- Quali sono le condizioni per beneficiare della nuova regola?
- La nuova regola si applica a tutti i lavoratori frontalieri contemplati dall'Accordo del 2020, compresi quelli del regime transitorio: il telelavoro dal domicilio in Italia non deve superare il 25% del tempo di lavoro nell'anno civile.
- Quando entra in vigore la nuova regola?
- Il Protocollo è in vigore dal 9 febbraio 2026 e si applica dal 1° gennaio 2024. La legge italiana di ratifica n. 217 del 29 dicembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 2026.
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