La tredicesima è obbligatoria per i frontalieri in Svizzera? (guida frontaliere)

Risposta con fonti ufficiali — Stipendi, tredicesima e CCL

Aggiornato l'11 agosto 2026

La tredicesima è obbligatoria per i frontalieri in Svizzera?

Risposta

Il Codice delle obbligazioni (CO) art. 322 non impone l'obbligo legale della tredicesima: è un «beneficio consuetudinario» che deve essere esplicitamente previsto dal contratto individuale o dal contratto collettivo di lavoro (CCL) fonte: Fedlex CO RS 220. In Ticino la quasi totalità dei CCL applicabili (industria, edilizia, banche, sanità) prevede la tredicesima pari a 1/12 dello stipendio annuo, versata a dicembre o ripartita. Alcuni CCL includono anche la quattordicesima. Se il contratto individuale non menziona la tredicesima e non è coperto da CCL, il datore non è obbligato a versarla. La prassi ticinese è comunque estesa. Il pagamento è subordinato alla presenza effettiva: in caso di assunzione o dimissione nel corso dell'anno si versa pro-rata temporis.

Fonti ufficiali

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