Qual è la differenza fiscale tra «vecchi» e «nuovi» frontalieri? (guida frontaliere)

Risposta con fonti ufficiali — Fisco e imposta alla fonte

Aggiornato l'11 agosto 2026

Qual è la differenza fiscale tra «vecchi» e «nuovi» frontalieri?

Risposta

Lo spartiacque è il 17 luglio 2023, data di entrata in vigore dell'Accordo fonte: Fedlex SR 0.642.045.43. I «vecchi frontalieri» (che lavoravano in Ticino, Grigioni o Vallese tra il 31/12/2018 e il 17/07/2023 e risiedono entro 20 km dal confine) restano tassati solo in Svizzera; il Canton Ticino versa ogni anno il 38,8% del gettito ai Comuni italiani di confine come ristorno, fino al 2033 fonte: Accordo CH-IT art. 9 transitorio. I «nuovi frontalieri» invece pagano l'imposta alla fonte svizzera ma dichiarano integralmente il reddito in Italia, con credito d'imposta fino all'80%. Applicano la franchigia IRPEF (10.000 € nel 2026) e la deduzione sanitaria (3.000 €) fonte: Legge 13/06/2023 n. 83 art. 3. Le aliquote effettive sono quindi molto diverse.

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