Frontalieri: conta dove lavori, non la sede aziendale (guida frontaliere)

Nuovo interpello del Fisco: lo status di frontaliere dipende dal luogo di lavoro fisico, non dall'indirizzo della sede legale del datore.

Contesto

In breve

  • La sede legale del datore può essere fuori dall'area di frontiera
  • Conta il luogo fisico dove viene prestata l'attività lavorativa
  • Requisito fondamentale: residenza entro 20 km dal confine
  • Confermati i limiti per il telelavoro fissati al 25% annuo

Fatti chiave

  • Cosa: Risposta interpello n. 126/2026 Agenzia delle Entrate
  • Quando: Applicazione normativa post-Accordo 2020
  • Dove: Area di frontiera (Lombardia, Piemonte, Ticino, Grigioni)
  • Chi: Informatrice scientifica residente in Ticino
  • Importo: Franchigia di 10.000 euro per i nuovi frontalieri

L'Agenzia delle Entrate ha sciolto un nodo interpretativo che gravava su migliaia di lavoratori transfrontalieri attraverso la risposta all'interpello n. 126/2026. Il caso preso in esame riguarda una lavoratrice residente in un comune svizzero di confine nel Canton Ticino, impiegata come informatrice scientifica del farmaco. La professionista opera interamente in territorio lombardo, dunque entro la fascia dei 20 km dal confine elvetico, ma per conto di una società che ha la propria sede legale in Veneto, regione totalmente estranea alla mappa delle aree di frontiera. La questione centrale era stabilire se la posizione geografica della sede amministrativa del datore di lavoro potesse precludere l'accesso al regime fiscale agevolato previsto dal Nuovo Accordo tra Italia e Svizzera.

Dettagli operativi

Vecchi e nuovi frontalieri: le differenze nel prelievo

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate si inserisce in un sistema fiscale ora diviso in due binari distinti. I cosiddetti vecchi frontalieri sono coloro che hanno svolto un'attività lavorativa in Svizzera almeno un giorno tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023. Per questa categoria, l'accordo garantisce il mantenimento del regime di tassazione esclusiva alla fonte in Svizzera, con una totale esenzione Irpef in Italia. Tale diritto rimane valido anche in caso di cambio di datore di lavoro, a patto che l'interruzione del rapporto non superi i 12 mesi e che la nuova occupazione resti nell'area di frontiera.

Il meccanismo per i nuovi assunti

Per chi ha iniziato l'attività a partire dal 18 luglio 2023, la situazione cambia radicalmente verso un modello di tassazione concorrente. In questo scenario, la Svizzera applica un'imposta alla fonte ridotta, pari al 80% dell'imposta ordinaria calcolata secondo le tabelle cantonali. Il lavoratore è poi tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. Qui, l'intero reddito viene sottoposto a tassazione Irpef, ma con meccanismi di mitigazione specifici: una franchigia di esenzione di 10.000 euro e la deducibilità integrale dei contributi previdenziali obbligatori svizzeri, come AVS e LPP. Per evitare la doppia imposizione, viene riconosciuto un credito d'imposta per quanto già versato alle autorità elvetiche.

Punti chiave

Procedure e verifiche per il lavoratore

Per beneficiare correttamente del regime fiscale, il lavoratore deve assicurarsi che la propria situazione contrattuale e logistica rispetti i parametri definiti dall'interpello 126/2026. Il primo passo è la verifica della distanza chilometrica tra il comune di residenza e il confine, che deve essere inferiore o uguale a 20 km. Successivamente, è necessario che il contratto di lavoro o una dichiarazione del datore specifichino chiaramente che la prestazione avviene all'interno dell'area di frontiera, indipendentemente da dove si trovi la sede legale della società. Questo documento è essenziale in caso di controlli da parte delle autorità fiscali italiane.

Obblighi dichiarativi e scadenze

I nuovi frontalieri devono prestare particolare attenzione alla compilazione dei quadri specifici nel modello Redditi o 730. È necessario riportare il reddito lordo svizzero, dedurre i contributi previdenziali e applicare la franchigia di 10.000 euro. Il calcolo del credito d'imposta richiede la prova dei versamenti effettuati in Svizzera a titolo di imposta alla fonte. Anche i vecchi frontalieri, pur godendo dell'esenzione, devono monitorare eventuali cambiamenti nella loro situazione, come il superamento del limite di 12 mesi di inattività che potrebbe farli decadere dal regime transitorio di favore.

Domande frequenti
La sede dell'azienda può essere a Milano se lavoro al confine?
Sì, secondo l'interpello 126/2026 dell'Agenzia delle Entrate, la sede legale o amministrativa del datore di lavoro può trovarsi ovunque, anche fuori dall'area di frontiera. Ciò che conta è che l'attività lavorativa venga svolta fisicamente entro i 20 km dal confine e che il lavoratore risieda in un comune di frontiera con rientro quotidiano.
Quali sono le tasse per un nuovo frontaliere assunto dopo il 17 luglio 2023?
I nuovi frontalieri sono soggetti a tassazione concorrente. La Svizzera preleva un'imposta alla fonte pari all'80% di quella ordinaria. In Italia, il reddito va dichiarato con una franchigia di esenzione di 10.000 euro. Si possono dedurre i contributi AVS e LPP e si ottiene un credito d'imposta per le tasse già pagate in Svizzera per evitare la doppia imposizione.
Cosa succede se supero il 25% di smart working?
Il superamento della soglia del 25% del tempo di lavoro totale in modalità telelavoro comporta la perdita immediata dello status di frontaliere fiscale. In questo caso, il lavoratore perde il diritto alle agevolazioni dell'Accordo 2020 e il suo reddito viene tassato secondo le regole ordinarie, senza franchigie specifiche.

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