Permesso B e imposta alla fonte 2026: guida fiscale completa

Il permesso C infine esonera dall'imposta alla fonte: i titolari C sono tassati con la procedura ordinaria, presentano ogni anno una dichiarazione completa e possono far valere tutte le deduzioni (interessi passivi, manutenzione immobili, spese professionali).
Contesto
In breve
- Il permesso B è per residenti in Svizzera.
- Imposta alla fonte trattenuta dal salario mensilmente.
- Soglia di reddito per TOU è CHF 120000.
- Scadenza per richiedere TOU è il 31 marzo.
Fatti chiave
- Tipo di permesso: Permesso B per residenza in Svizzera.
- Validità: Cinque anni, rinnovabile.
- Soglia TOU: Reddito lordo annuo oltre CHF 120000.
- Scadenza TOU: Richiesta entro il 31 marzo dell'anno successivo.
- Aliquota imposta: Tra il 6 e l'11 % per reddito di CHF 80000.
- Tariffe imposta: Tariffe A, B, C, H e speciali per frontalieri.
- Deduzione figli: CHF 6700 per figlio minorenne.
- Richiesta TOU: Effettuata tramite portale eTax.
Cos'è il permesso B e come funziona l'imposta alla fonte
Il permesso B è il titolo di soggiorno standard per chi prende residenza in Svizzera per lavorare o vivere. A differenza del permesso G da frontaliere, il permesso B richiede un'effettiva residenza nel Paese, con notifica al Comune di domicilio entro 14 giorni dall'arrivo. La validità è di norma cinque anni, rinnovabile se permangono le condizioni (contratto di lavoro valido, mezzi finanziari sufficienti, copertura assicurativa malattia). Per i cittadini UE/AELS l'erogazione avviene nel quadro dell'Accordo sulla Libera Circolazione delle Persone (ALC), mentre per i cittadini di Stati terzi si applica il regime contingentato della Legge federale sugli stranieri e l'integrazione (LStrI).
Base legale e procedura
La Legge federale sugli stranieri e l'integrazione (LStrI), insieme all'Ordinanza concernente l'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), costituisce il quadro normativo del permesso B. Gli uffici cantonali della migrazione (in Ticino il Settore della migrazione) trattano la domanda non appena il datore di lavoro notifica l'assunzione. Importante: chi trasferisce la residenza in Svizzera dopo l'inizio dell'attività lavorativa è integralmente assoggettato alle imposte nel cantone di domicilio, indipendentemente dalla sede del datore di lavoro. Il passaggio al permesso di domicilio C avviene tipicamente dopo cinque anni (per nazionalità privilegiate) o dieci anni di soggiorno ininterrotto.
Differenza rispetto al permesso G da frontaliere e al permesso C
La distinzione pratica più importante riguarda la residenza. Il titolare di permesso G vive in un Paese UE confinante (nel nostro contesto generalmente l'Italia) e fa il pendolare — rimane residente nel proprio Stato di domicilio e vi è tassato, con ritenuta parziale alla fonte in Svizzera e accredito secondo il nuovo Accordo sui frontalieri 2026. Chi sceglie invece il permesso B sposta il proprio centro di vita in Svizzera, beneficia delle assicurazioni sociali svizzere (AVS senza combinazione con l'INPS italiano), ma paga tutte le imposte in Svizzera. Il permesso C infine esonera dall'imposta alla fonte: i titolari C sono tassati con la procedura ordinaria, presentano ogni anno una dichiarazione completa e possono far valere tutte le deduzioni (interessi passivi, manutenzione immobili, spese professionali).
Obbligo di imposta alla fonte per i titolari di permesso B
I lavoratori stranieri con permesso B (senza passaporto svizzero e non sposati con cittadina o cittadino svizzero) sono soggetti all'imposta alla fonte (Quellensteuer / Impôt à la source). Il datore di lavoro trattiene l'imposta direttamente dal salario lordo e la versa mensilmente all'amministrazione cantonale delle contribuzioni. La tariffa dipende da stato civile, numero di figli e confessione; i cantoni pubblicano annualmente le tabelle aggiornate. Per un primo orientamento è utile il calcolatore stipendio netto, che riproduce le tariffe cantonali 2026 e simula il netto per ogni configurazione. Questa tassazione forfettaria copre imposte federali, cantonali e comunali e di norma sostituisce la dichiarazione dei redditi — fino a una soglia di reddito determinante che esamineremo nella prossima sezione.
Dettagli operativi
Imposta alla fonte 2026 — tariffe, categorie e soglia dei 120 000 franchi
L'imposta alla fonte 2026 segue uno schema tariffario federale uniforme che i cantoni adottano e moltiplicano per i propri moltiplicatori. Le categorie principali sono:
- Tariffa A — persone sole senza figli
- Tariffa B — coniugati monoreddito senza figli
- Tariffa C — coniugati bireddito (entrambi lavoratori)
- Tariffa D — abolita dal 2021 (sostituita dalla tassazione ordinaria ulteriore per attività accessorie)
- Tariffa E — procedura semplificata di conteggio per piccoli salari
- Tariffa H — genitori soli con figli a carico nel proprio nucleo
- Tariffe L/M/N — tariffe speciali per frontalieri di Germania, Italia e Francia
Ogni gruppo è ulteriormente differenziato per numero di figli (0, 1, 2, 3, …) e confessione religiosa (Y con imposta di culto, N senza).
Esempio Ticino: aliquote concrete
Per un lavoratore solo (tariffa A0N) con un reddito lordo annuo di CHF 80 000 l'imposta alla fonte effettiva ticinese 2026 si aggira tra il 9 e l'11 %, a seconda del Comune di domicilio. Per una coppia bireddito con due figli (tariffa C2N) e un reddito lordo combinato di CHF 130 000 l'aliquota effettiva scende al 6–7 %. Chi vuole calcolare l'onere individuale può usare il calcolatore ufficiale dell'imposta alla fonte abbinato al simulatore Frontaliere — entrambi riproducono fedelmente le tariffe cantonali e mostrano sia la differenza lordo-netto sia l'aliquota effettiva.
Deduzioni riconosciute nell'imposta alla fonte
Le tariffe forfettarie includono già deduzioni standard per spese professionali, premi assicurativi e deduzioni sociali per figli. Su richiesta possono essere considerate inoltre:
- Contributi al pilastro 3a fino al massimo legale (2026: CHF 7 258 per lavoratori con LPP)
- Riscatti nella previdenza professionale (versamenti volontari nella cassa pensione)
- Spese di custodia bambini fino a CHF 25 500 per figlio (Confederazione) o ai massimali cantonali
- Spese di formazione e riqualificazione fino a CHF 12 000 all'anno
- Spese di malattia, infortunio e disabilità oltre la franchigia
- Pagamenti di alimenti a coniugi divorziati e figli minorenni
Per una pianificazione previdenziale solida raccomandiamo il confronto pilastro 3a per frontalieri e titolari B e la lettura della guida pratica alla dichiarazione dei redditi.
La soglia dei 120 000 franchi e la tassazione ordinaria ulteriore (TOU)
Se il reddito lordo annuo supera CHF 120 000, la persona passa obbligatoriamente alla tassazione ordinaria ulteriore (TOU) — in tedesco Nachträgliche ordentliche Veranlagung (NOV), in francese Taxation ordinaire ultérieure (TOU). L'imposta alla fonte continua a essere trattenuta mensilmente, ma vale solo come acconto: a fine anno il titolare di permesso B presenta una dichiarazione completa in cui dichiara tutti i redditi (anche quelli del coniuge, redditi patrimoniali, immobili all'estero) e fa valere tutte le deduzioni di legge. L'imposta definitiva viene compensata con la fonte già trattenuta — eventuali differenze vengono rimborsate o richieste a saldo.
Il termine per richiedere la TOU vale anche sotto la soglia dei 120 000 franchi: chi desidera una TOU volontaria (per far valere ad esempio i contributi al pilastro 3a o deduzioni immobiliari) deve presentare la richiesta entro il 31 marzo dell'anno successivo al cantone di domicilio. Se si manca questo termine, l'imposta alla fonte diventa definitiva — i rimborsi non sono più possibili.
Punti chiave
Procedura, casi particolari e confronto con lo status di frontaliere
Passo dopo passo: richiesta TOU sul portale cantonale
In Ticino la richiesta di tassazione ordinaria ulteriore si effettua tramite il portale eTax della Divisione delle contribuzioni (etax.ti.ch). I passi principali:
1. Registrazione con numero AVS, codice di identificazione fonte (riportato sul certificato di salario) e codice di attivazione personale (richiesto per posta). 2. Compilazione della dichiarazione — redditi (salario, attività accessoria, rendite, redditi da capitale), deduzioni (pilastro 3a, spese professionali, premi cassa malati, interessi passivi) e patrimoni esteri eventuali. 3. Allegato dei giustificativi — certificato di salario, attestato pilastro 3a, fatture asilo nido, certificati medici per spese di malattia. 4. Inoltro entro il 31 marzo dell'anno successivo; se necessario richiedere proroga (di norma concessa fino al 30 settembre). 5. Attesa della decisione di tassazione — l'amministrazione cantonale verifica la dichiarazione ed emette una decisione definitiva contro la quale è possibile presentare reclamo entro 30 giorni.
Per chi inoltra la prima richiesta, la guida completa alla dichiarazione dei redditi per frontalieri/titolari B offre una panoramica passo-passo con checklist dei giustificativi richiesti.
Casi particolari: coniugi, figli e tassazione congiunta
I titolari B coniugati sono in linea di principio tassati congiuntamente (tassazione familiare). I redditi di entrambi i coniugi vengono sommati, il che a causa della progressione fiscale comporta spesso un onere maggiore — il famoso bonus/malus matrimonio. Lo splitting familiare e la deduzione per coniugati attenuano in parte l'effetto. Se entrambi i coniugi lavorano, si applica automaticamente la tariffa C (anziché B). I figli sono considerati tramite la deduzione per figli (CHF 6 700 per figlio minorenne, Confederazione 2026) e la deduzione assicurazioni.
Importante: se il coniuge vive all'estero (tipicamente in Italia), non rientra nella tassazione familiare svizzera — rimane assoggettato nel proprio Stato di domicilio. Il titolare B viene quindi di fatto tassato come monoreddito, ma può far valere la deduzione per coniugati se sostiene finanziariamente il partner.
Permesso B vs permesso G — la domanda di confronto centrale
La scelta fiscale tra i due status dipende dalla situazione di vita individuale. Un confronto semplificato:
- Permesso B: tassazione integrale svizzera, accesso a tutte le prestazioni sociali svizzere (rendita AVS/AI, indennità di maternità, assicurazione disoccupazione), costo della vita più alto in Svizzera, nessun obbligo TOU sotto CHF 120 000.
- Permesso G: residenza in Italia (affitti e costo della vita più bassi), applicazione del nuovo Accordo 2026 con quota telelavoro al 25 % e tassazione combinata Svizzera/Italia, assicurazione sanitaria italiana (SSN) come alternativa alla LAMal svizzera, dichiarazione dei redditi italiana annuale con accredito dell'imposta alla fonte svizzera.
Per un'analisi approfondita del permesso G come alternativa raccomandiamo la panoramica dei permessi di soggiorno svizzeri per lavoratori stranieri e la nostra guida parallela al permesso G e allo status di frontaliere 2026. Chi è indeciso tra le due opzioni dovrebbe simulare entrambi gli scenari con il calcolatore lordo-netto — la differenza nel reddito netto disponibile può ammontare, a seconda di nucleo familiare, residenza ed entrate accessorie, a diverse migliaia di franchi all'anno.
Errori frequenti e raccomandazioni
Tre scogli che osserviamo costantemente nella pratica di consulenza:
1. Termine TOU mancato — le deduzioni del pilastro 3a sono perse. Programmate un promemoria per il 15 marzo, in modo da avere due settimane di margine. 2. Mancata dichiarazione del patrimonio estero — immobili e conti bancari in Italia devono essere dichiarati nella TOU, anche se tassati all'estero (determinazione dell'aliquota). 3. Tariffa errata in caso di cambiamento del nucleo — matrimonio, nascita di un figlio o separazione devono essere comunicati al datore di lavoro entro 30 giorni, in modo che venga applicata la tariffa fonte corretta.
Con una contabilità ordinata, richieste TOU puntuali e l'utilizzo coerente di tutte le deduzioni legali, l'onere fiscale effettivo in Ticino può essere ridotto spesso di 2–4 punti percentuali — su dieci anni corrisponde a un risparmio a cinque cifre.
Fonti: Aliquote e tariffe cantonali (AFC) · Permesso G UE/AELS (SEM)
Domande frequenti
- Da quando conviene chiedere la tassazione ordinaria ulteriore?
- Una richiesta volontaria di TOU conviene tipicamente quando le spese deducibili (pilastro 3a, riscatto cassa pensione, asilo nido, spese professionali oltre il forfait, interessi passivi) superano la deduzione forfettaria della fonte. Regola pratica: dal massimo del pilastro 3a combinato con altri CHF 5 000 di deduzioni speciali si ottiene quasi sempre un rimborso. Sopra CHF 120 000 di reddito lordo la TOU è comunque obbligatoria.
- Quanto è alta l'imposta alla fonte in Ticino nel 2026?
- L'imposta alla fonte effettiva ticinese dipende da gruppo tariffario, stato civile, confessione e Comune di domicilio. Per un lavoratore solo (tariffa A0N) con CHF 80 000 di reddito lordo l'aliquota effettiva è del 9–11 %. Una coppia bireddito con due figli (tariffa C2N) e CHF 130 000 di reddito combinato paga il 6–7 %. L'aliquota individuale si calcola con il calcolatore stipendio netto per ogni configurazione.
- Posso dedurre il pilastro 3a nell'imposta alla fonte?
- I contributi al pilastro 3a non sono inclusi nella forfait dell'imposta alla fonte. Chi versa nel pilastro 3a deve presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo una richiesta di TOU al cantone di domicilio e allegare l'attestato della fondazione previdenziale. Nel 2026 il massimo è CHF 7 258 per lavoratori con LPP, oppure 20 % del reddito netto da lavoro autonomo (max. CHF 36 288) per indipendenti senza LPP.
- Permesso B o frontaliere G: cosa conviene fiscalmente?
- Non esiste una risposta universale — la decisione dipende da costo della vita, situazione familiare e preferenze personali. I titolari B pagano tutte le imposte in Svizzera e beneficiano delle prestazioni sociali svizzere, ma sostengono affitti e premi cassa malati elevati. I frontalieri G beneficiano dei costi italiani più bassi e della tassazione combinata del nuovo Accordo 2026, ma devono presentare ogni anno la dichiarazione italiana. La panoramica completa dei tipi di permesso aiuta nella scelta.
- Cosa succede a coniugi e figli con l'imposta alla fonte?
- I titolari B coniugati sono tassati congiuntamente (tassazione familiare), con somma dei redditi di entrambi. Se entrambi lavorano in Svizzera si applica la tariffa C (anziché B). Se il coniuge vive all'estero, rimane assoggettato nel proprio Stato di domicilio — il titolare B viene allora tassato come monoreddito. I figli sono considerati con la deduzione per figli (CHF 6 700 per figlio minorenne, Confederazione 2026). Matrimonio, nascita o separazione devono essere comunicati al datore di lavoro entro 30 giorni.
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