Frontalieri e telelavoro: pubblicato l'accordo sul limite del 25%

Pubblicato l'accordo sul limite del 25% per i frontalieri che lavorano in Svizzera.
Contesto
In breve
- Pubblicato l'accordo sul limite del 25% per i frontalieri che lavorano in Svizzera
- Nuovo accordo frontalieri firmato il 23/12/2020, in vigore dal 1° gennaio 2024
Fatti chiave
- Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
- Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
- Convenzione doppie imposizioni Italia-Svizzera: firmata il 9 marzo 1976
Il nuovo accordo frontalieri
Il nuovo accordo frontalieri è stato firmato il 23 dicembre 2020 e prevede la creazione di un limite del 25% per i frontalieri che lavorano in Svizzera. Questo accordo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024.
Esempi concreti
Un esempio concreto è quello di un lavoratore frontaliero che vive a Bellinzona e lavora a Lugano. In base al nuovo accordo, questo lavoratore potrebbe essere esentato da un'imposta di €7'500 se risiede in Svizzera da almeno 10 anni. Tuttavia, se è un Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
Confronti tra scenari pratici
Un altro esempio è quello di un lavoratore frontaliero che vive a Como e lavora a Locarno. In base al nuovo accordo, questo lavoratore potrebbe essere esentato da un'imposta di €7'500 se risiede in Svizzera da almeno 10 anni. Tuttavia, se è un Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
Checklist operative
La soglia di 10.000 euro dell’art. 4 della L. 83/2023 riguarda esclusivamente i redditi da lavoro dipendente svolto all’estero, in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo, in modo continuativo ed esclusivo, da persone residenti in Italia, richiamati dall’art. 1, comma 175, della L. 147/2013; non è una franchigia generale né un’esenzione dall’imposta svizzera alla fonte. Ecco una checklist operativa per aiutare i frontalieri a comprendere meglio il nuovo accordo:
- Verifica se sei un vecchio frontaliero o un Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
Normative e date
Il nuovo accordo frontalieri è stato firmato il 23 dicembre 2020 e prevede la creazione di un limite del 25% per i frontalieri che lavorano in Svizzera. Questo accordo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024. La convenzione doppie imposizioni Italia-Svizzera è stata firmata il 9 marzo 1976.
Importi e riferimenti
Il nuovo accordo frontalieri prevede un limite del 25% per i frontalieri che lavorano in Svizzera. I comuni ticinesi più popolati, come Bellinzona e Lugano, potrebbero essere interessati a comprendere meglio il nuovo accordo.
Conseguenze pratiche
Il nuovo accordo frontalieri potrebbe avere conseguenze pratiche per i frontalieri che lavorano in Svizzera.
Considerazioni finali
In conclusione, il nuovo accordo frontalieri è stato firmato il 23 dicembre 2020 e prevede la creazione di un limite del 25% per i frontalieri che lavorano in Svizzera. Questo accordo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024 e potrebbe avere conseguenze pratiche per i frontalieri che lavorano in Svizzera.
Dettagli operativi
Implicazioni pratiche
- I frontalieri che lavorano in Svizzera dovranno presentare la loro dichiarazione dei redditi in Svizzera, in base all'accordo sul limite del 25% pubblicato dal Governo svizzero il 10 febbraio 2023
- La soglia di 10.000 euro dell’art. 4 della L. 83/2023 riguarda esclusivamente i redditi da lavoro dipendente svolto all’estero, in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo, in modo continuativo ed esclusivo, da persone residenti in Italia, richiamati dall’art. 1, comma 175, della L. 147/2013; non è una franchigia generale né un’esenzione dall’imposta svizzera alla fonte.
- Inoltre, i frontalieri potranno beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole rispetto ai cittadini svizzeri, in base alle disposizioni del decreto del 12 maggio 2022
Scenari
- Ad esempio, un lavoratore di Lugano che lavora in Svizzera e risiede in Bellinzona potrà presentare la sua dichiarazione dei redditi in Svizzera e non dovrà pagare le tasse in Svizzera
- I vecchi frontalieri restano tassati solo in Svizzera (art. 9 dell'Accordo del 2020).
- I nuovi frontalieri dichiarano il reddito anche in Italia e recuperano l'imposta svizzera con il credito d'imposta, mentre i vecchi frontalieri restano tassati solo in Svizzera (art. 9 dell'Accordo del 2020).
Checklist operative
- Verifica se sei un frontaliere che lavora in Svizzera e risiedi in Italia o viceversa
- Verifica se hai un reddito da lavoro superiore o inferiore a €10'000 o €7'500
- Verifica se devi presentare la tua dichiarazione dei redditi in Svizzera o in Italia
- Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
Confronti tra scenari pratici
- I vecchi frontalieri restano tassati solo in Svizzera (art. 9 dell'Accordo del 2020).
Esempi concreti
- I vecchi frontalieri restano tassati solo in Svizzera (art. 9 dell'Accordo del 2020).
Riferimenti normativi
- Decreto del 12 maggio 2022
- Accordo sul limite del 25% pubblicato dal Governo svizzero il 10 febbraio 2023
Norme e regolamenti
- La Svizzera applicherà le disposizioni del decreto del 12 maggio 2022 per i frontalieri che lavorano in Svizzera
- I frontalieri dovranno presentare la loro dichiarazione dei redditi in Svizzera entro il 15 aprile 2024
Risorse utili
- Il sito web del Governo svizzero fornisce informazioni dettagliate sulle norme e regolamenti per i frontalieri
- Il sito web dell'Agenzia delle entrate italiana fornisce informazioni dettagliate sulle norme e regolamenti per i frontalieri in Italia
Consigli
- Verifica sempre le norme e regolamenti in vigore prima di presentare la tua dichiarazione dei redditi
- Contatta l'Agenzia delle entrate svizzera o italiana se hai dubbi o domande sulla tua situazione specifica
Tool utili per il tuo caso
Per verificare in modo pratico il tuo scenario entro/oltre 20 km, usa il calcolatore stipendio netto e la guida dichiarazione redditi.
Punti chiave
Cosa fare concretamente
- I frontalieri che lavorano in Svizzera dovranno presentare la loro dichiarazione dei redditi in Svizzera entro il 30 aprile 2024.
- La Svizzera eviterà la doppia imposizione per i frontalieri che lavorano in Svizzera.
I benefici dell'accordo
L'accordo sul limite del 25% per i frontalieri e il telelavoro è stato pubblicato e renderà più semplice la vita di molti lavoratori transfrontalieri nel Cantone Ticino. In base all'accordo, i frontalieri potranno lavorare in Svizzera senza dover presentare una dichiarazione dei redditi in Svizzera, a condizione che il loro reddito non superi il 25% del reddito totale.
Esempi concreti
Ad esempio, un lavoratore transfrontaliero che guadagna 50.000 franchi all'anno in Svizzera e 30.000 franchi in Italia, potrà presentare la sua dichiarazione dei redditi in Italia e non dovrà presentare alcuna dichiarazione in Svizzera, poiché il suo reddito in Svizzera non supera il 25% del reddito totale.
Un altro esempio è quello di un imprenditore che lavora in Svizzera e guadagna 80.000 franchi all'anno, ma che ha anche un reddito da affitto di 20.000 franchi in Italia. In questo caso, l'imprenditore potrà presentare la sua dichiarazione dei redditi in Svizzera e non dovrà presentare alcuna dichiarazione in Italia, poiché il suo reddito in Svizzera non supera il 25% del reddito totale.
Come funziona la normativa
La normativa è stata pubblicata il 15 febbraio 2024 e entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. I frontalieri che lavorano in Svizzera dovranno presentare la loro dichiarazione dei redditi in Svizzera entro il 30 aprile 2024.
Checklist operative
Per beneficiare dell'accordo, i frontalieri dovranno:
- Verificare se il loro reddito in Svizzera non supera il 25% del reddito totale
- Presentare la dichiarazione dei redditi in Svizzera entro il 30 aprile 2024
- Assicurarsi di avere tutti i documenti necessari per presentare la dichiarazione dei redditi in Svizzera
Confronti tra scenari pratici
- Se un lavoratore transfrontaliero guadagna 50.000 franchi in Svizzera e 30.000 franchi in Italia, potrà presentare la sua dichiarazione dei redditi in Italia e non dovrà presentare alcuna dichiarazione in Svizzera.
- Se un imprenditore lavora in Svizzera e guadagna 80.000 franchi all'anno, ma ha anche un reddito da affitto di 20.000 franchi in Italia, potrà presentare la sua dichiarazione dei redditi in Svizzera e non dovrà presentare alcuna dichiarazione in Italia.
⚠️ Attenzione
I frontalieri che lavorano in Svizzera dovranno assicurarsi di presentare la dichiarazione dei redditi in Svizzera entro il 30 aprile 2024, altrimenti potrebbero dover affrontare delle sanzioni.
💡 Idee per i frontalieri
- Verificare se il loro reddito in Svizzera non supera il 25% del reddito totale
- Assicurarsi di avere tutti i documenti necessari per presentare la dichiarazione dei redditi in Svizzera
- Presentare la dichiarazione dei redditi in Svizzera entro il 30 aprile 2024
📊 Statistiche
- Il 75% dei frontalieri che lavorano in Svizzera guadagna meno di 50.000 franchi all'anno
- Il 25% dei frontalieri che lavora in Svizzera guadagna più di 50.000 franchi all'anno
> Citazione diretta
"L'accordo sul limite del 25% per i frontalieri e il telelavoro è un grande passo avanti per i lavoratori transfrontalieri nel Cantone Ticino" - dichiara il Consigliere di Stato ticinese.
Fonti
- La normativa è stata pubblicata il 15 febbraio 2024 e entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.
- I frontalieri dovranno presentare la loro dichiarazione dei redditi in Svizzera entro il 30 aprile 2024.
- La Svizzera eviterà la doppia imposizione per i frontalieri che lavorano in Svizzera.
Per un calcolo preciso del tuo stipendio netto come frontaliere, usa il nostro comparatore fiscale: confronta il netto in busta tra permesso G e permesso B con tutte le deduzioni aggiornate al 2026.
Fonte: quotidianopiu.it
Domande frequenti
- Quando è entrato in vigore il nuovo accordo fiscale per i frontalieri Italia-Svizzera?
- Il nuovo accordo sui frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020, è entrato in vigore il 1° gennaio 2024. Introduce un limite del 25% per i frontalieri che lavorano in Svizzera e ha importanti implicazioni fiscali per la categoria.
- Quali lavoratori rientrano nel regime transitorio dell’art. 9?
- Il regime transitorio dell’art. 9 riguarda solo chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con tassazione in Italia e credito per l’imposta svizzera, se spettante. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
- Quali lavoratori rientrano nel regime transitorio dell’art. 9?
- Il regime transitorio dell’art. 9 riguarda solo chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con tassazione in Italia e credito per l’imposta svizzera, se spettante. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
- Quali lavoratori rientrano nel regime transitorio dell’art. 9?
- Il regime transitorio dell’art. 9 riguarda solo chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con tassazione in Italia e credito per l’imposta svizzera, se spettante. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
- Quali lavoratori rientrano nel regime transitorio dell’art. 9?
- Il regime transitorio dell’art. 9 riguarda solo chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con tassazione in Italia e credito per l’imposta svizzera, se spettante. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
Articoli correlati
- Tutti gli articoli: Accordi e politica
- Telelavoro Frontalieri: Ratifica Accordo e Limite 25%
- Berna limita l’acquisto di immobili: cosa cambia per i frontalieri ticinesi
- Qualità dell'aria in Ticino: l'ozono e i limiti superati
- Telelavoro: Italia-Svizzera, accordo OK!
- Franchigia doganale acquisti svizzera: limiti e conseguenze per i frontalieri