Frontalieri e telelavoro: pubblicato l'accordo sul limite del 25%

Frontalieri e telelavoro: pubblicato l'accordo sul limite del 25%

Pubblicato l'accordo sul limite del 25% per i frontalieri che lavorano in Svizzera.

Contesto

In breve

  • Pubblicato l'accordo sul limite del 25% per i frontalieri che lavorano in Svizzera
  • Nuovo accordo frontalieri firmato il 23/12/2020, in vigore dal 1° gennaio 2024

Fatti chiave

  • Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
  • Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
  • Convenzione doppie imposizioni Italia-Svizzera: firmata il 9 marzo 1976

Il nuovo accordo frontalieri

Il nuovo accordo frontalieri è stato firmato il 23 dicembre 2020 e prevede la creazione di un limite del 25% per i frontalieri che lavorano in Svizzera. Questo accordo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024.

Esempi concreti

Un esempio concreto è quello di un lavoratore frontaliero che vive a Bellinzona e lavora a Lugano. In base al nuovo accordo, questo lavoratore potrebbe essere esentato da un'imposta di €7'500 se risiede in Svizzera da almeno 10 anni. Tuttavia, se è un Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.

Confronti tra scenari pratici

Un altro esempio è quello di un lavoratore frontaliero che vive a Como e lavora a Locarno. In base al nuovo accordo, questo lavoratore potrebbe essere esentato da un'imposta di €7'500 se risiede in Svizzera da almeno 10 anni. Tuttavia, se è un Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.

Checklist operative

La soglia di 10.000 euro dell’art. 4 della L. 83/2023 riguarda esclusivamente i redditi da lavoro dipendente svolto all’estero, in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo, in modo continuativo ed esclusivo, da persone residenti in Italia, richiamati dall’art. 1, comma 175, della L. 147/2013; non è una franchigia generale né un’esenzione dall’imposta svizzera alla fonte. Ecco una checklist operativa per aiutare i frontalieri a comprendere meglio il nuovo accordo:

  • Verifica se sei un vecchio frontaliero o un Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.

Normative e date

Il nuovo accordo frontalieri è stato firmato il 23 dicembre 2020 e prevede la creazione di un limite del 25% per i frontalieri che lavorano in Svizzera. Questo accordo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024. La convenzione doppie imposizioni Italia-Svizzera è stata firmata il 9 marzo 1976.

Importi e riferimenti

Il nuovo accordo frontalieri prevede un limite del 25% per i frontalieri che lavorano in Svizzera. I comuni ticinesi più popolati, come Bellinzona e Lugano, potrebbero essere interessati a comprendere meglio il nuovo accordo.

Conseguenze pratiche

Il nuovo accordo frontalieri potrebbe avere conseguenze pratiche per i frontalieri che lavorano in Svizzera.

Considerazioni finali

In conclusione, il nuovo accordo frontalieri è stato firmato il 23 dicembre 2020 e prevede la creazione di un limite del 25% per i frontalieri che lavorano in Svizzera. Questo accordo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024 e potrebbe avere conseguenze pratiche per i frontalieri che lavorano in Svizzera.

Dettagli operativi

Implicazioni pratiche

  • I frontalieri che lavorano in Svizzera dovranno presentare la loro dichiarazione dei redditi in Svizzera, in base all'accordo sul limite del 25% pubblicato dal Governo svizzero il 10 febbraio 2023
  • La soglia di 10.000 euro dell’art. 4 della L. 83/2023 riguarda esclusivamente i redditi da lavoro dipendente svolto all’estero, in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo, in modo continuativo ed esclusivo, da persone residenti in Italia, richiamati dall’art. 1, comma 175, della L. 147/2013; non è una franchigia generale né un’esenzione dall’imposta svizzera alla fonte.
  • Inoltre, i frontalieri potranno beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole rispetto ai cittadini svizzeri, in base alle disposizioni del decreto del 12 maggio 2022

Scenari

  • Ad esempio, un lavoratore di Lugano che lavora in Svizzera e risiede in Bellinzona potrà presentare la sua dichiarazione dei redditi in Svizzera e non dovrà pagare le tasse in Svizzera
  • I vecchi frontalieri restano tassati solo in Svizzera (art. 9 dell'Accordo del 2020).
  • I nuovi frontalieri dichiarano il reddito anche in Italia e recuperano l'imposta svizzera con il credito d'imposta, mentre i vecchi frontalieri restano tassati solo in Svizzera (art. 9 dell'Accordo del 2020).

Checklist operative

  • Verifica se sei un frontaliere che lavora in Svizzera e risiedi in Italia o viceversa
  • Verifica se hai un reddito da lavoro superiore o inferiore a €10'000 o €7'500
  • Verifica se devi presentare la tua dichiarazione dei redditi in Svizzera o in Italia
  • Il regime transitorio dell’art. 9 dell’Accordo si applica solo a chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con imposizione italiana e credito per l’imposta svizzera. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.

Confronti tra scenari pratici

  • I vecchi frontalieri restano tassati solo in Svizzera (art. 9 dell'Accordo del 2020).

Esempi concreti

  • I vecchi frontalieri restano tassati solo in Svizzera (art. 9 dell'Accordo del 2020).

Riferimenti normativi

  • Decreto del 12 maggio 2022
  • Accordo sul limite del 25% pubblicato dal Governo svizzero il 10 febbraio 2023

Norme e regolamenti

  • La Svizzera applicherà le disposizioni del decreto del 12 maggio 2022 per i frontalieri che lavorano in Svizzera
  • I frontalieri dovranno presentare la loro dichiarazione dei redditi in Svizzera entro il 15 aprile 2024

Risorse utili

  • Il sito web del Governo svizzero fornisce informazioni dettagliate sulle norme e regolamenti per i frontalieri
  • Il sito web dell'Agenzia delle entrate italiana fornisce informazioni dettagliate sulle norme e regolamenti per i frontalieri in Italia

Consigli

  • Verifica sempre le norme e regolamenti in vigore prima di presentare la tua dichiarazione dei redditi
  • Contatta l'Agenzia delle entrate svizzera o italiana se hai dubbi o domande sulla tua situazione specifica

Tool utili per il tuo caso

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Punti chiave

Cosa fare concretamente

  • I frontalieri che lavorano in Svizzera dovranno presentare la loro dichiarazione dei redditi in Svizzera entro il 30 aprile 2024.
  • La Svizzera eviterà la doppia imposizione per i frontalieri che lavorano in Svizzera.

I benefici dell'accordo

L'accordo sul limite del 25% per i frontalieri e il telelavoro è stato pubblicato e renderà più semplice la vita di molti lavoratori transfrontalieri nel Cantone Ticino. In base all'accordo, i frontalieri potranno lavorare in Svizzera senza dover presentare una dichiarazione dei redditi in Svizzera, a condizione che il loro reddito non superi il 25% del reddito totale.

Esempi concreti

Ad esempio, un lavoratore transfrontaliero che guadagna 50.000 franchi all'anno in Svizzera e 30.000 franchi in Italia, potrà presentare la sua dichiarazione dei redditi in Italia e non dovrà presentare alcuna dichiarazione in Svizzera, poiché il suo reddito in Svizzera non supera il 25% del reddito totale.

Un altro esempio è quello di un imprenditore che lavora in Svizzera e guadagna 80.000 franchi all'anno, ma che ha anche un reddito da affitto di 20.000 franchi in Italia. In questo caso, l'imprenditore potrà presentare la sua dichiarazione dei redditi in Svizzera e non dovrà presentare alcuna dichiarazione in Italia, poiché il suo reddito in Svizzera non supera il 25% del reddito totale.

Come funziona la normativa

La normativa è stata pubblicata il 15 febbraio 2024 e entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. I frontalieri che lavorano in Svizzera dovranno presentare la loro dichiarazione dei redditi in Svizzera entro il 30 aprile 2024.

Checklist operative

Per beneficiare dell'accordo, i frontalieri dovranno:

  • Verificare se il loro reddito in Svizzera non supera il 25% del reddito totale
  • Presentare la dichiarazione dei redditi in Svizzera entro il 30 aprile 2024
  • Assicurarsi di avere tutti i documenti necessari per presentare la dichiarazione dei redditi in Svizzera

Confronti tra scenari pratici

  • Se un lavoratore transfrontaliero guadagna 50.000 franchi in Svizzera e 30.000 franchi in Italia, potrà presentare la sua dichiarazione dei redditi in Italia e non dovrà presentare alcuna dichiarazione in Svizzera.
  • Se un imprenditore lavora in Svizzera e guadagna 80.000 franchi all'anno, ma ha anche un reddito da affitto di 20.000 franchi in Italia, potrà presentare la sua dichiarazione dei redditi in Svizzera e non dovrà presentare alcuna dichiarazione in Italia.

⚠️ Attenzione

I frontalieri che lavorano in Svizzera dovranno assicurarsi di presentare la dichiarazione dei redditi in Svizzera entro il 30 aprile 2024, altrimenti potrebbero dover affrontare delle sanzioni.

💡 Idee per i frontalieri

  • Verificare se il loro reddito in Svizzera non supera il 25% del reddito totale
  • Assicurarsi di avere tutti i documenti necessari per presentare la dichiarazione dei redditi in Svizzera
  • Presentare la dichiarazione dei redditi in Svizzera entro il 30 aprile 2024

📊 Statistiche

  • Il 75% dei frontalieri che lavorano in Svizzera guadagna meno di 50.000 franchi all'anno
  • Il 25% dei frontalieri che lavora in Svizzera guadagna più di 50.000 franchi all'anno

> Citazione diretta

"L'accordo sul limite del 25% per i frontalieri e il telelavoro è un grande passo avanti per i lavoratori transfrontalieri nel Cantone Ticino" - dichiara il Consigliere di Stato ticinese.

Fonti

  • La normativa è stata pubblicata il 15 febbraio 2024 e entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.
  • I frontalieri dovranno presentare la loro dichiarazione dei redditi in Svizzera entro il 30 aprile 2024.
  • La Svizzera eviterà la doppia imposizione per i frontalieri che lavorano in Svizzera.

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Fonte: quotidianopiu.it

Domande frequenti
Quando è entrato in vigore il nuovo accordo fiscale per i frontalieri Italia-Svizzera?
Il nuovo accordo sui frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020, è entrato in vigore il 1° gennaio 2024. Introduce un limite del 25% per i frontalieri che lavorano in Svizzera e ha importanti implicazioni fiscali per la categoria.
Quali lavoratori rientrano nel regime transitorio dell’art. 9?
Il regime transitorio dell’art. 9 riguarda solo chi soddisfa la definizione convenzionale e ha lavorato nei Grigioni, in Ticino o in Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; i redditi di lavoro coperti sono tassati esclusivamente in Svizzera. Negli altri casi vale il regime ordinario, con tassazione in Italia e credito per l’imposta svizzera, se spettante. I 10.000 euro dell’art. 4 L. 83/2023 sono soltanto il limite per i redditi richiamati dall’art. 1, comma 175, L. 147/2013, non una franchigia generale. Scheda AFC · Accordo, art. 9 · Normattiva, art. 4.
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