Diritto all’indennità di maternità della lavoratrice frontaliera (guida frontaliere)

La Corte di Cassazione ha stabilito che le lavoratrici frontaliera italiane hanno diritto all'indennità di maternità, indipendentemente dall'attività lavorativa
Contesto
La Corte di Cassazione con sentenza n° 18960/2024 ha rilevato che la lavoratrice frontaliera italiana disoccupata nel proprio Paese di residenza, benché abbia prestato attività lavorativa esclusivamente in Svizzera, ha lo stesso diritto all’indennità di maternità di una lavoratrice che ha svolto attività lavorativa in Italia. L’interessante quesito che ha coinvolto gli Ermellini ha visto l’I.N.P.S. ricorrere avverso la sentenza del Corte di Appello che aveva confermato l’accoglimento di una richiesta di indennità di maternità per una lavoratrice che giornalmente varcava la frontiera per lavoro. In particolare, l’ente previdenziale lamentava che in sede di gravame fosse stata trascurata l’esclusività dell’attività lavorativa prestata all’estero e che, la lavoratrice, in quanto frontaliera, fosse sfornita in Italia di un rapporto assicurativo idoneo alla totalizzazione dei requisiti per l’ottenimento della misura.
Dettagli operativi
I giudici di piazza Cavour hanno evidenziato che il caso in esame trova disciplina nel Regolamento della comunità Europea 29/04/2004, n. 883/2004/CE, applicabile per effetto della decisione 1-2012 del Comitato misto Comunità Europea e Confederazione svizzera. Il regolamento offre una tutela ai lavoratori migranti per mezzo del cumulo dei periodi di lavori nei diversi stati membri, garantendo la parità di trattamento tra gli stessi. Nello specifico l’articolo 11 lettera c) dispone che una persona che riceva indennità di disoccupazione in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro. Nel caso in di specie, la lavoratrice era disoccupata in Italia all'atto della richiesta dell’indennità di maternità. Di conseguenza, lo Stato competente era lo Stato italiano. Di più, l’art. 6 del menzionato regolamento dispone che l'istituzione competente di uno Stato membro, - la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni, l'ammissione al beneficio di una legislazione, o l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione della medesima, al maturare di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza - tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica. A tal fine, non è richiesto in ogni caso lo svolgimento di lavoro nello Stato di residenza, sicché non può rilevare il mancato svolgimento di attività in Italia della frontaliera. Il regolamento, tra l’altro, prevede esplicitamente in varie parti la sua applicazione ai frontalieri.
Punti chiave
Si giunge, così, a concludere che alla frontaliera residente in Italia e svolgente lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell’indennità di disoccupazione a carico dell'ente previdenziale italiano, spetta l’indennità di maternità alle stesse condizioni della lavoratrice che abbia lavorato in Italia, restando irrilevante il mancato svolgimento in Italia di attività lavorativa.
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Domande frequenti
- Un frontaliere Italia-Svizzera che ha sempre lavorato solo in Svizzera ha diritto all'indennità di maternità italiana?
- Sì, la Corte di Cassazione (sentenza n° 18960/2024) ha stabilito che una lavoratrice frontaliera disoccupata in Italia, pur avendo lavorato esclusivamente in Svizzera, ha diritto all'indennità di maternità italiana, alle stesse condizioni di chi ha lavorato in Italia. È irrilevante non aver svolto attività lavorativa nel proprio Paese di residenza.
- Qual è la base legale che garantisce l'indennità di maternità ai frontalieri Italia-Svizzera?
- La base legale è il Regolamento UE n. 883/2004/CE, applicato grazie alla decisione 1-2012 del Comitato misto UE-Svizzera. Questo regolamento permette il cumulo dei periodi di lavoro svolti in diversi Stati membri, garantendo parità di trattamento e tutela ai lavoratori migranti, inclusi i frontalieri.
- L'INPS può negare l'indennità di maternità a un frontaliere che ha lavorato solo in Svizzera?
- No, la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi dell'INPS. Se la lavoratrice frontaliera è disoccupata in Italia al momento della richiesta e già beneficiaria dell'indennità di disoccupazione italiana, l'Italia è lo Stato competente e l'INPS deve riconoscere l'indennità di maternità.
- Come vengono considerati i periodi di lavoro in Svizzera per l'indennità di maternità italiana?
- L'articolo 6 del Regolamento UE 883/2004/CE prevede che l'istituzione competente (INPS) tenga conto dei periodi di assicurazione o occupazione maturati in Svizzera, come se fossero stati maturati in Italia. Questo principio di 'totalizzazione' è fondamentale per l'acquisizione del diritto alle prestazioni.
- È necessario essere disoccupati in Italia per poter richiedere l'indennità di maternità come frontaliera?
- Sì, il Regolamento UE 883/2004/CE (articolo 11 lettera c) stabilisce che se una persona riceve indennità di disoccupazione nello Stato di residenza (Italia), è soggetta alla legislazione di tale Stato. Nel caso specifico, la lavoratrice era disoccupata in Italia al momento della richiesta, rendendo l'Italia lo Stato competente.
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