Guida pratica · candidature di lavoro
Autocertificazione stato di salute e casellario giudiziario: moduli e guida
Due PDF pronti da compilare per autocertificare stato di salute e casellario giudiziario in una candidatura di lavoro.
Attenzione: l’autocertificazione ha valore pieno solo verso le Pubbliche Amministrazioni italiane. Verso datori di lavoro privati, incluse le aziende svizzere, è valida solo se chi la riceve accetta esplicitamente di sostituirla al documento originale.
Cos’è l’autocertificazione
L’autocertificazione (o dichiarazione sostitutiva) è un documento con cui una persona dichiara sotto la propria responsabilità fatti, stati o qualità personali, senza dover produrre un certificato ufficiale rilasciato da un ente. È disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (D.P.R. 445/2000), la legge italiana che semplifica i rapporti tra cittadini e amministrazioni pubbliche.
Nel caso di una candidatura di lavoro, l’autocertificazione più richiesta riguarda due aspetti: lo stato di salute generale (art. 47 D.P.R. 445/2000, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) e l’assenza di condanne penali risultanti dal casellario giudiziale (art. 46, comma 1, lett. z, D.P.R. 445/2000, dichiarazione sostitutiva di certificazione).
Chi deve compilarla
Il modulo va compilato dal candidato in prima persona: nessun altro può dichiarare al posto suo. Va scritto in stampatello o compilato al computer, firmato di proprio pugno in originale e consegnato o inviato insieme a una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, come richiesto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000.
Come si compila, passo per passo
- Scarica il PDF corrispondente (stato di salute o casellario giudiziario) qui sopra.
- Compila i dati anagrafici: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale.
- Indica il nome dell’azienda o ente a cui invii la candidatura nel campo destinatario.
- Leggi la dichiarazione: descrive esattamente cosa stai attestando e le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false (art. 76 D.P.R. 445/2000).
- Indica luogo, data e firma di proprio pugno.
- Allega una copia (anche fotografia leggibile) di un documento di identità valido.
Quando vale davvero: Italia vs datori di lavoro svizzeri
Verso le Pubbliche Amministrazioni italiane e i gestori di servizi pubblici, l’autocertificazione sostituisce per legge il certificato originale: l’ente non può rifiutarla né chiedere il documento ufficiale al suo posto.
Verso un soggetto privato — incluso un datore di lavoro svizzero — la situazione è diversa: l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 445/2000 la rende valida solo se chi la riceve accetta di considerarla equivalente al documento originale. Molte aziende ticinesi la accettano volentieri in fase di candidatura, per snellire il processo, ma è buona norma chiederlo esplicitamente. Se il datore di lavoro richiede il documento originale, il certificato medico va richiesto al proprio medico curante o al servizio di medicina del lavoro, mentre l’estratto del casellario giudiziale si richiede tramite lo sportello online del Ministero della Giustizia o presso qualunque ufficio del casellario in Italia.
Domande frequenti
Dove trovo il modulo di autocertificazione dello stato di salute e del casellario giudiziario?
In questa pagina, gratuitamente: sono due PDF pronti da scaricare e compilare, uno per lo stato di salute (art. 47 D.P.R. 445/2000) e uno per il casellario giudiziale (art. 46, comma 1, lett. z, D.P.R. 445/2000).
Chi deve compilare l’autocertificazione per una candidatura di lavoro?
La compila il candidato in prima persona, con i propri dati anagrafici, firmandola di proprio pugno e allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
L’autocertificazione è valida anche per un datore di lavoro svizzero?
Verso le Pubbliche Amministrazioni italiane l’autocertificazione ha piena efficacia per legge. Verso un datore di lavoro privato, incluse le aziende svizzere, è valida solo se il destinatario accetta di riceverla al posto del documento originale (art. 2, comma 2, D.P.R. 445/2000): conviene chiedere conferma prima di inviarla.