Guida pratica · candidature di lavoro
Autocertificazione stato di salute e casellario giudiziario: moduli italiani e svizzeri
Quattro PDF pronti da compilare per autocertificare stato di salute e casellario giudiziario in una candidatura di lavoro: versione italiana e versione in uso in Svizzera.
Attenzione: l’autocertificazione italiana ha valore pieno solo verso le Pubbliche Amministrazioni italiane. Verso datori di lavoro privati, incluse le aziende svizzere, è valida solo se chi la riceve accetta esplicitamente di sostituirla al documento originale — per questo mettiamo a disposizione anche una versione in stile svizzero.
Cos’è l’autocertificazione
L’autocertificazione (o dichiarazione sostitutiva) è un documento con cui una persona dichiara sotto la propria responsabilità fatti, stati o qualità personali, senza dover produrre un certificato ufficiale rilasciato da un ente. In Italia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (D.P.R. 445/2000), la legge che semplifica i rapporti tra cittadini e amministrazioni pubbliche. In Svizzera non esiste un istituto identico, ma i datori di lavoro utilizzano da tempo questionari di autovalutazione dai contenuti molto simili, costruiti sul quadro normativo svizzero.
Nel caso di una candidatura di lavoro, l’autocertificazione più richiesta riguarda due aspetti: lo stato di salute generale (art. 47 D.P.R. 445/2000, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) e l’assenza di condanne penali risultanti dal casellario giudiziale (art. 46, comma 1, lett. z, D.P.R. 445/2000, dichiarazione sostitutiva di certificazione).
Chi deve compilarla
Il modulo va compilato dal candidato in prima persona: nessun altro può dichiarare al posto suo. Va scritto in stampatello o compilato al computer, firmato di proprio pugno in originale e consegnato o inviato insieme a una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, come richiesto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 per la versione italiana.
Come si compila, passo per passo
- Scarica il PDF corrispondente (stato di salute o casellario giudiziario, versione italiana o svizzera) qui sopra.
- Compila i dati anagrafici: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale.
- Indica il nome dell’azienda o ente a cui invii la candidatura nel campo destinatario.
- Leggi la dichiarazione o le domande: descrivono esattamente cosa stai attestando e, per la versione italiana, le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false (art. 76 D.P.R. 445/2000).
- Indica luogo, data e firma di proprio pugno.
- Allega una copia (anche fotografia leggibile) di un documento di identità valido.
Quando vale davvero: Italia vs datori di lavoro svizzeri
Verso le Pubbliche Amministrazioni italiane e i gestori di servizi pubblici, l’autocertificazione sostituisce per legge il certificato originale: l’ente non può rifiutarla né chiedere il documento ufficiale al suo posto.
Verso un soggetto privato — incluso un datore di lavoro svizzero — la situazione è diversa: l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 445/2000 la rende valida solo se chi la riceve accetta di considerarla equivalente al documento originale. Molte aziende ticinesi preferiscono invece un proprio questionario in stile svizzero, come quelli proposti più sotto. Se il datore di lavoro richiede il documento originale, il certificato medico va richiesto al proprio medico curante o al servizio di medicina del lavoro, mentre l’estratto del casellario giudiziale italiano si richiede tramite lo sportello online del Ministero della Giustizia o presso qualunque ufficio del casellario in Italia; l’equivalente svizzero (estratto per privati) si richiede all’Ufficio federale di giustizia.
Il modello in uso presso i datori di lavoro svizzeri
Molte aziende ed enti in Ticino, oltre o al posto dell’autocertificazione italiana, utilizzano un proprio questionario di autovalutazione, costruito sul modello dei formulari cantonali — ad esempio il questionario sullo stato di salute della SESCO (Sezione delle risorse umane del Cantone Ticino, versione gennaio 2018) o i moduli di autocertificazione del casellario giudiziale diffusi da enti come Lugano Living In Switzerland (Lugano-LIS). Per gli impieghi pubblici cantonali, il riferimento normativo è la LORD (Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti), artt. 13 e 40; per i rapporti di lavoro privati vale l’art. 328b del Codice delle obbligazioni (CO), che limita la raccolta di dati personali del candidato a quanto è realmente rilevante per valutare l’idoneità alla posizione.
Abbiamo preparato due PDF aggiuntivi, in italiano, che seguono questo modello: un questionario di autovalutazione dello stato di salute e un’autocertificazione dell’assenza di procedimenti penali pendenti, entrambi pensati per candidature presso datori di lavoro ticinesi.
Cosa può chiedere (e cosa no) un datore di lavoro svizzero
L’art. 328b CO stabilisce un principio semplice: il datore di lavoro può raccogliere solo i dati del candidato che riguardano la sua idoneità al posto di lavoro o che sono necessari per eseguire il contratto. Domande su stato di salute o casellario giudiziale sono lecite solo se il tema è rilevante per le mansioni specifiche della posizione — ad esempio la sicurezza sul lavoro, la guida di veicoli, il contatto con minori o con valori. Domande generiche, sproporzionate o riferite a condanne penali già cancellate dal casellario non sono ammesse.
Perché il modulo aggiornato sul casellario giudiziale è più snello
I modelli più recenti in circolazione chiedono solo se il candidato è parte in un procedimento penale attualmente pendente, senza più domandare condanne passate. Il motivo è l’art. 369 del Codice penale svizzero, che prevede la cancellazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale dopo un periodo di buona condotta: una condanna cancellata non può più essere fatta valere contro la persona interessata, quindi chiedere conto di condanne passate espone il datore di lavoro al rischio di una domanda non più lecita.
Domande frequenti
Dove trovo il modulo di autocertificazione dello stato di salute e del casellario giudiziario?
In questa pagina, gratuitamente: sono quattro PDF pronti da scaricare e compilare, due in versione italiana (art. 47 e art. 46 c.1 lett. z, D.P.R. 445/2000) e due in versione svizzera, sul modello dei questionari usati dai datori di lavoro ticinesi.
Chi deve compilare l’autocertificazione per una candidatura di lavoro?
La compila il candidato in prima persona, con i propri dati anagrafici, firmandola di proprio pugno e allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
L’autocertificazione è valida anche per un datore di lavoro svizzero?
Verso le Pubbliche Amministrazioni italiane l’autocertificazione ha piena efficacia per legge. Verso un datore di lavoro privato, incluse le aziende svizzere, è valida solo se il destinatario accetta di riceverla al posto del documento originale (art. 2, comma 2, D.P.R. 445/2000): conviene chiedere conferma prima di inviarla.
Serve anche un modulo in stile svizzero, oltre a quello italiano?
Non è obbligatorio, ma può essere utile: molte aziende ticinesi impostano il proprio questionario di autovalutazione sul modello dei formulari cantonali (ad es. quello della SESCO sullo stato di salute) invece che sul D.P.R. 445/2000 italiano. Su questa pagina trovi entrambe le versioni, gratuite.
Perché il modulo più recente sul casellario giudiziale non chiede più le condanne passate?
Perché l’art. 369 del Codice penale svizzero prevede la cancellazione delle iscrizioni nel casellario dopo un periodo di buona condotta: una condanna cancellata non è più opponibile alla persona, quindi il modulo aggiornato si limita a chiedere se sono in corso procedimenti penali pendenti.
Un datore di lavoro svizzero può chiedermi qualsiasi informazione sulla mia salute?
No. L’art. 328b del Codice delle obbligazioni limita la raccolta dei dati del candidato a quanto è effettivamente rilevante per valutare l’idoneità alla posizione o necessario per eseguire il contratto: domande generiche o sproporzionate rispetto alle mansioni non sono ammesse.