Posso riscattare il 2° pilastro se lascio la Svizzera? (guida frontaliere)

Risposta con fonti ufficiali — AVS, AI e 2° pilastro LPP

Aggiornato l'11 agosto 2026

Posso riscattare il 2° pilastro se lascio la Svizzera?

Risposta

Solo in parte. L'art. 25f LFLP (RS 831.42) stabilisce che la «parte obbligatoria» del 2° pilastro (LPP obbligatoria) non può essere riscattata in contanti se si trasferisce la residenza in uno Stato UE/AELS con obbligo di assicurazione pensionistica fonte: Fedlex LFLP RS 831.42. La parte sovraobbligatoria (eccedenze versate oltre il minimo LPP) può invece essere riscattata immediatamente. La parte obbligatoria può essere versata su un conto di libero passaggio o conto vincolato svizzero, disponibile solo al compimento dell'età di riferimento o per casi speciali (acquisto abitazione primaria, indipendenza economica). Per il frontaliere che rientra definitivamente in Italia senza futuri rapporti svizzeri, il 2° pilastro diventa rendita futura integrativa esportabile.

Fonti ufficiali

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