Deduzione da ristorni frontalieri contraria a accordi con Roma

Deduzione da ristorni frontalieri contraria a accordi con Roma

La Svizzera intende applicare una deduzione parziale dai ristorni del ricavato generato dalla tassa sulla salute, ma questo potrebbe essere contrario agli accordi con l'Italia.

Contesto

Deduzione da ristorni frontalieri contraria a accordi con Roma

Il Consiglio federale ha risposto a una domanda del consigliere nazionale Piero Marchesi (UDC/TI) sull'importanza di tale contributo sanitario italiano ai frontalieri. Il Governo ricorda che la tassa sulla salute non è ancora stata introdotta.

La cosiddetta tassa sulla salute è la quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale prevista dalla legge 213/2023 (art. 1, commi 237-239): dal 3% al 6% del salario netto percepito in Svizzera, con un minimo di 30 e un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, definita ogni anno dalla Regione di residenza.

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Fonte: swissinfo.ch

Che cosa chiarisce la risposta

La risposta del Consiglio federale, così come riportata dalla fonte, riguarda lo stato della misura e non introduce una nuova regola per i frontalieri. È importante distinguere il contributo sanitario italiano dai ristorni: il primo è la compartecipazione al Servizio sanitario nazionale prevista dalla legge citata, mentre i secondi sono versamenti istituzionali collegati all'accordo tra Svizzera e Italia. Dire che una deduzione sarebbe contraria agli accordi esprime il tema della domanda parlamentare; non equivale a una sentenza o a un divieto già applicato. Finché la misura non è introdotta, l'articolo non consente di calcolare un importo individuale né di promettere un rimborso. Chi deve valutare la propria posizione deve controllare le comunicazioni ufficiali italiane e svizzere, la Regione di residenza e la situazione fiscale concreta. Il comparatore può aiutare a confrontare ipotesi, ma non sostituisce la fonte normativa o una consulenza professionale.

La L. 213/2023, art. 1, commi 237–238, non assoggetta indistintamente tutti i frontalieri. Rientrano: (a) i residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e usano il SSN; (b) i frontalieri di cui all’art. 9, par. 1, dell’Accordo Italia–Svizzera, con redditi imponibili soltanto in Svizzera, che hanno esercitato il diritto di opzione per l’assicurazione malattie; e (c) i familiari a carico delle due categorie. Il comma 238 prevede una quota progressiva del 3–6% del salario netto svizzero, con un minimo di €30 e un massimo ordinario di €200 per ogni mese lavorato dal 2024. Il tetto può essere raddoppiato nei casi di omesso pagamento o omessa comunicazione previsti dall’art. 1, comma 100, L. 207/2024. La Regione di residenza determina ogni anno aliquote e modalità.

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