«Tassa sulla salute contraria agli accordi»: ora è pubblica la perizia Hinny (guida frontaliere)

La perizia di Pascal Hinny sull'accordo sui frontalieri: la tassa sulla salute italiana è un'imposta sul reddito e viola gli accordi internazionali
Contesto
Il parere commissionato dal Ticino al professore di diritto tributario dell’Università di Friburgo è stato pubblicato integralmente. La conclusione: il prelievo italiano è un’imposta sul reddito e viola l’Accordo sui frontalieri
Ora la perizia è quindi integralmente consultabile. E mette nero su bianco le ragioni giuridiche sulle quali il Ticino ha fondato la propria opposizione alla “tassa sulla salute” italiana sui vecchi frontalieri. A firmarla è Pascal Hinny, professore ordinario di diritto tributario all’Università di Friburgo, incaricato dall’Amministrazione fiscale cantonale di verificare la compatibilità del nuovo prelievo con l’Accordo sui frontalieri e con la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera e Italia. La risposta del professore è netta: dal punto di vista svizzero la tassa è un’imposta e la sua riscossione da parte italiana viola gli accordi internazionali. Il nodo è il diritto di imposizione sui cosiddetti vecchi frontalieri. Per chi rientra nel regime transitorio previsto dall’Accordo, il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera può essere tassato esclusivamente dalla Confederazione.
Dettagli operativi
Fino al 2033 i Cantoni di confine riversano all’Italia il 40% dell’imposta alla fonte, ma ciò non modifica la ripartizione della potestà fiscale: su quei redditi l’Italia non può applicare un’ulteriore imposizione. È precisamente su questo punto che si innesta la tassa sulla salute. Il contributo previsto dall’Italia riguarda anche i vecchi frontalieri che hanno optato per il sistema sanitario italiano ed è calcolato sul reddito netto guadagnato lavorando in Svizzera. L’aliquota è progressiva, dal 3 al 6%, con un minimo di 30 e un massimo di 200 euro mensili. La parte centrale della perizia è dedicata proprio alla natura del prelievo. Hinny esclude che possa essere considerato il corrispettivo di una prestazione sanitaria. Pagare la tassa non dà infatti diritto a una nuova copertura, non amplia quella esistente e il mancato versamento non comporta la perdita dell’assistenza sanitaria.
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Punti chiave
Manca, dunque, una controprestazione individuale direttamente collegata al pagamento: elemento che distingue una tassa causale da un’imposta. Il prelievo presenta invece, secondo Hinny, le caratteristiche tipiche dell’imposta: è commisurato al reddito da lavoro prodotto in Svizzera, ha carattere progressivo e finanzia finalità pubbliche senza attribuire in cambio una specifica prestazione al singolo contribuente. Le risorse possono inoltre essere impiegate anche per scopi ulteriori rispetto alla copertura sanitaria individuale. Da qui la conclusione. La tassa sulla salute è, sia secondo il diritto svizzero sia secondo l’interpretazione della Convenzione, un’imposta sul reddito da lavoro. E poiché per i vecchi frontalieri quel reddito è riservato alla potestà fiscale svizzera, l’Italia non può introdurre unilateralmente un secondo prelievo sullo stesso imponibile. Per Hinny, dunque, la tassa è incompatibile con l’Accordo sui frontalieri e con la Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni.
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Domande frequenti
- Qual è la conclusione principale della perizia svizzera sulla 'tassa sulla salute' italiana per i frontalieri?
- La perizia del Prof. Pascal Hinny conclude che il prelievo italiano, noto come 'tassa sulla salute', è un'imposta sul reddito. La sua riscossione da parte dell'Italia viola l'Accordo sui frontalieri e la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera e Italia, in quanto il reddito dei vecchi frontalieri dovrebbe essere tassato esclusivamente dalla Svizzera.
- Chi ha commissionato la perizia sulla compatibilità della 'tassa sulla salute' italiana con gli accordi internazionali?
- La perizia è stata commissionata dall'Amministrazione fiscale cantonale del Ticino. È stata firmata da Pascal Hinny, professore ordinario di diritto tributario all'Università di Friburgo, con l'obiettivo di verificare la compatibilità del nuovo prelievo italiano con l'Accordo sui frontalieri e la Convenzione contro le doppie imposizioni.
- Quali sono le caratteristiche principali della cosiddetta 'tassa sulla salute' italiana per i frontalieri?
- La 'tassa sulla salute' italiana è calcolata sul reddito netto guadagnato in Svizzera dai vecchi frontalieri che hanno optato per il sistema sanitario italiano. L'aliquota è progressiva, dal 3% al 6%, con un importo minimo di 30 euro e un massimo di 200 euro mensili.
- Perché la perizia svizzera classifica il prelievo italiano come imposta e non come tassa causale?
- La perizia di Hinny stabilisce che il prelievo non è una tassa causale perché non offre una controprestazione diretta o una nuova copertura sanitaria. Ha invece le caratteristiche di un'imposta: è commisurato al reddito, progressivo e finanzia finalità pubbliche senza attribuire una specifica prestazione individuale, potendo essere usato anche per scopi diversi dalla sanità.
- In che modo la 'tassa sulla salute' italiana influisce sul diritto di imposizione per i 'vecchi frontalieri'?
- Per i 'vecchi frontalieri', il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera è tassato esclusivamente dalla Confederazione. L'Italia riceve il 40% dell'imposta alla fonte svizzera fino al 2033, ma non può applicare ulteriori imposizioni su questi redditi. La 'tassa sulla salute' italiana, essendo considerata un'imposta, viola questa esclusività di tassazione svizzera.