Tassa salute frontalieri: Lombardia richiede allineamento, Piemonte dice no

Tassa salute frontalieri: Lombardia richiede allineamento, Piemonte dice no

La Lombardia insiste sull'applicazione della tassa salute ai frontalieri, mentre il Piemonte conferma la propria contrarietà. Ecco cosa cambia.

Contesto

In breve

  • Consiglio regionale lombardo: scontro sulla tassa salute dei frontalieri
  • Il Piemonte ribadisce la propria contrarietà, creando un disallineamento normativo

La turbolenta seduta di consiglio regionale in Lombardia ha riportato al centro la discussa tassa sulla salute.

La cosiddetta tassa sulla salute è la quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale prevista dalla legge 213/2023 (art. 1, commi 237-239): dal 3% al 6% del salario netto percepito in Svizzera, con un minimo di 30 e un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, definita ogni anno dalla Regione di residenza.

Questo provvedimento ha suscitato diverse reazioni, con il Pd che, per voce del consigliere Angelo Orsenigo, ha ribadito l’assoluta contrarietà e illegittimità della norma. Marco Contessa, responsabile nazionale dei frontalieri per la Cisl, ha sottolineato come questa misura possa creare tensioni tra frontalieri e personale sanitario.

La situazione si complica ulteriormente con la posizione del Piemonte, che ha più volte dichiarato, attraverso il sottosegretario alla presidenza di Regione Piemonte Alberto Preioni, di non voler applicare tale norma. Nonostante il richiamo del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, che ha sottolineato come sarebbe inaccettabile che altre regioni come il Piemonte non la applicassero, Preioni ha ribadito la contrarietà del Piemonte. "Noi rimaniamo fermi sulla nostra decisione e non stiamo facendo ulteriori valutazioni. Non la applicheremo", ha dichiarato Preioni, aggiungendo che la posizione della Lombardia necessiterà di ulteriori adempimenti.

Dettagli operativi

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Punti chiave

Fonte: comozero.it

Perché conta il confronto tra Regioni

Il testo mette a confronto la posizione lombarda riportata dalla cronaca con il rifiuto espresso dal Piemonte. Sono due posizioni politiche diverse, non due calcoli personalizzati del contributo e nemmeno una prova che la norma sia già applicata nello stesso modo ovunque. Per un frontaliere la Regione di residenza resta un elemento decisivo, insieme alla legge nazionale e agli eventuali provvedimenti attuativi. Il disallineamento descritto spiega l'incertezza, ma non permette di dedurre quale importo debba pagare una persona concreta. La verifica va fatta sugli atti ufficiali della propria Regione prima di usare la cifra nel calcolo del netto.

La L. 213/2023, art. 1, commi 237–238, non assoggetta indistintamente tutti i frontalieri. Rientrano: (a) i residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e usano il SSN; (b) i frontalieri di cui all’art. 9, par. 1, dell’Accordo Italia–Svizzera, con redditi imponibili soltanto in Svizzera, che hanno esercitato il diritto di opzione per l’assicurazione malattie; e (c) i familiari a carico delle due categorie. Il comma 238 prevede una quota progressiva del 3–6% del salario netto svizzero, con un minimo di €30 e un massimo ordinario di €200 per ogni mese lavorato dal 2024. Il tetto può essere raddoppiato nei casi di omesso pagamento o omessa comunicazione previsti dall’art. 1, comma 100, L. 207/2024. La Regione di residenza determina ogni anno aliquote e modalità.

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