Residenza fiscale accertata in Italia e caducazione delle sanzioni RW: il presupposto soggettivo come nodo decisivo (guida frontaliere)

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza annulla l'atto di irrogazione sanzioni per omessa compilazione del quadro RW, in quanto la residenza

Contesto

L’annullamento dell’atto di irrogazione sanzioni per omessa compilazione del quadro RW consegue all’accertamento, con efficacia logicamente assorbente, della residenza fiscale in Italia del contribuente per la maggior parte del periodo d’imposta: venendo meno il presupposto soggettivo dell’obbligo di monitoraggio, resta travolta anche la pretesa sanzionatoria correlata. È questo quanto rilevato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, sez. 2, sent. n. 35/2026. La sentenza in commento valorizza un punto spesso trascurato nel contenzioso sul monitoraggio fiscale: l’obbligo di compilazione del quadro RW non vive di autonomia propria, ma presuppone la sussistenza della residenza fiscale in Italia nel periodo d’imposta considerato. Da qui il principio, lineare ma rilevante in pratica, secondo cui la caduta del presupposto soggettivo determina, per necessaria conseguenza, l’illegittimità della sanzione irrogata per l’omesso adempimento. La decisione si innesta sul dato positivo dell’art. 2, comma 2, TUIR, nel testo applicabile ratione temporis al 2017, secondo cui la residenza fiscale si radica, in via alternativa, nell’iscrizione anagrafica, nella residenza o nel domicilio civilistico. Proprio sul piano intertemporale la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che la novella recata dal d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 opera soltanto dal 1° gennaio 2024, con esclusione delle annualità anteriori. In senso conforme sul piano amministrativo si colloca la prassi dell’Agenzia delle Entrate, che distingue espressamente il regime previgente da quello introdotto dal decreto del 2023. Il vero interesse della pronuncia, però, non è tanto nella ricognizione del criterio legale, quanto nel modo in cui essa si colloca rispetto al contenzioso sulla residenza internazionale. La sentenza richiamata nel corpo motivazionale – la n. 110/2025– insiste sul carattere non utilizzabile in via automatica della giurisprudenza formatasi in materia di trasferimenti verso Stati black list, osservando che quel filone risponde a una diversa ratio normativa, segnata dall’operatività dell’art.

Dettagli operativi

2, comma 2-bis, TUIR. Sotto questo profilo, il richiamo dell’Agenzia a precedenti relativi al Principato di Monaco non appare persuasivo, perché si tratta di controversie in cui opera la presunzione relativa di residenza italiana e il conseguente spostamento dell’onere della prova sul contribuente. La presa di distanza del giudice vicentino, dunque, è condivisibile: non ogni contenzioso sulla residenza estera è sovrapponibile alle fattispecie di “emigrazione sospetta” verso paradisi fiscali. In questo quadro, la decisione si mostra coerente anche con l’orientamento secondo cui, in assenza di contestazione della fittizietà della residenza estera, non opera alcun tertium genus impositivo: o è accertata la residenza italiana e allora vale il principio di tassazione mondiale; oppure il soggetto resta non residente e si applica il criterio della fonte. CIT. 6. È vero che tali arresti riguardano soprattutto la competenza dell’Ufficio e la tassazione dei redditi dei non residenti; tuttavia, essi confermano, sul piano sistematico, che la residenza fiscale è il presupposto architrave su cui si innestano gli ulteriori obblighi tributari, incluso il monitoraggio. Quanto al monitoraggio RW, la sentenza n. 35/2026 compie un passaggio logicamente corretto: se per il 2017 la contribuente era fiscalmente residente in Italia “per almeno 194 giorni”, allora la premessa stessa del provvedimento sanzionatorio viene meno, poiché l’omessa indicazione nel quadro RW non può essere contestata sulla base di una qualificazione soggettiva incompatibile con l’accertamento già. La formula usata dal giudice – “l’inesistenza del presupposto impositivo travolge inevitabilmente anche la legittimità della sanzione connessa” – coglie bene la relazione di dipendenza tra obbligo dichiarativo e status fiscale del soggetto.

Punti chiave

Sul versante della giurisprudenza di merito, si rinvengono decisioni in parte convergenti nella misura in cui negano che singoli indici indiziari, isolatamente considerati, siano sufficienti a fondare la residenza fiscale in Italia o a sovvertire il dato sostanziale emergente dal complesso delle prove. È il caso ddella decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sent. n. 4024/2025, dep. 12 maggio 2025, che esclude la decisività di bonifici, telepass o autovetture mantenute in Italia, ribadendo la necessità di una prova effettiva del domicilio. In parte conforme, pur con alcune forzature motivazionali, è anche la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro, sent. n. 135/2025, dep. 30 maggio 2025, la quale che segnala l’esigenza di non confondere il piano convenzionale con quello dell’accertamento interno della residenza. L’autore ritiene che il pregio maggiore della sentenza stia nel suo valore metodologico: prima di discutere degli obblighi dichiarativi o delle sanzioni, occorre verificare con rigore il presupposto soggettivo della residenza, senza scorciatoie presuntive tratte da contesti normativi non omogenei. La decisione, pur semplice nell’esito, offre quindi un’indicazione utile alla pratica professionale: nelle liti sul quadro RW, la questione decisiva non è spesso l’omissione in sé, ma la corretta qualificazione del contribuente ai sensi dell’art. 2 TUIR. E, per le annualità anteriori al 2024, tale verifica va compiuta secondo il testo previgente, senza sovrapposizioni con la riforma del d.lgs. n. 209/2023. In definitiva, la pronuncia vicentina non introduce una regola nuova, ma chiarisce efficacemente una regola essenziale: la sanzione da monitoraggio fiscale non può sopravvivere alla caduta del presupposto soggettivo che la sorregge. Ed è proprio questa nettezza ricostruttiva a renderla meritevole di attenzione.

Domande frequenti
Quando non è obbligatorio compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale?
L'obbligo di compilare il quadro RW non sussiste se non si è residenti fiscalmente in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta. La Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza (sent. n. 35/2026) ha chiarito che, se viene meno il presupposto soggettivo della residenza italiana, anche le sanzioni per l'omessa compilazione decadono.
Come si determina la residenza fiscale in Italia secondo la legge?
La residenza fiscale in Italia si determina, in via alternativa, tramite l'iscrizione anagrafica, la residenza civilistica o il domicilio civilistico per la maggior parte del periodo d'imposta. Questo criterio è stabilito dall'art. 2, comma 2, TUIR, come applicabile per le annualità precedenti al 2024.
Da quando si applicano le nuove regole sulla residenza fiscale in Italia?
Le nuove disposizioni sulla residenza fiscale, introdotte dal d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, sono operative soltanto a partire dal 1° gennaio 2024. Per le annualità anteriori a questa data, come il 2017 citato nella sentenza, si applica la normativa previgente.
Le regole sulla residenza fiscale per i paesi 'black list' valgono anche per la Svizzera?
No, la giurisprudenza sui trasferimenti verso Stati 'black list' (art. 2, comma 2-bis, TUIR) non è automaticamente applicabile ad altri contenziosi sulla residenza internazionale. In quei casi opera una presunzione relativa di residenza italiana con spostamento dell'onere della prova, diversamente da altre situazioni.
Quali prove sono considerate sufficienti per stabilire la residenza fiscale in Italia?
Singoli indizi come bonifici, Telepass o autovetture mantenute in Italia non sono sufficienti a fondare la residenza fiscale. È necessaria una prova effettiva del domicilio e un'analisi complessiva degli elementi, non scorciatoie presuntive. La Corte di Giustizia Tributaria di Catania (sent. n. 4024/2025) ha ribadito questo principio.

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