Permesso G 2026: la guida definitiva per frontalieri

Tutto quello che serve al frontaliere sul Permesso G: procedura, costi, rinnovo, rientro settimanale, telelavoro e fiscalità nel 2026.
Contesto
In breve
- Il Permesso G è per frontalieri che lavorano in Svizzera
- Validità di 5 anni, rinnovabile
- Richiesto su iniziativa del datore di lavoro
Fatti chiave
- Numero di titolari di Permesso G in Svizzera: circa 370.000
- Numero di titolari di Permesso G in Ticino: oltre 77.000
- Validità del Permesso G: 5 anni
- Rilascio del Permesso G: Ufficio cantonale della migrazione
- Costo del Permesso G in Ticino: CHF 90–150
- Rinnovo del Permesso G: automatico per 5 anni se il contratto di lavoro continua
- Obbligo di rientro settimanale: alla residenza estera
Il Permesso G è la categoria di soggiorno destinata ai frontalieri che lavorano in Svizzera mantenendo il proprio domicilio principale in uno Stato confinante, entro la zona di frontiera dei 20 km. Oggi i titolari di un Permesso G sono circa 370.000 in tutta la Svizzera, di cui oltre 77.000 solo in Ticino. Il permesso ha una validità di cinque anni, è legato a un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di almeno dodici mesi e impone, in linea di principio, il rientro settimanale alla residenza estera.
Cos'è il Permesso G?
Il Permesso G è disciplinato dalla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, art. 35) e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone con UE/AELS. È riservato esclusivamente alle persone residenti in una zona di frontiera di Italia, Francia, Germania o Austria che svolgono un'attività lavorativa in Svizzera. Il permesso viene rilasciato dall'Ufficio cantonale della migrazione (in Ticino: Sezione della popolazione) una volta che un datore di lavoro svizzero conferma l'assunzione.
A differenza degli altri permessi di soggiorno, il Permesso G non concede il diritto di domicilio in Svizzera: il centro della vita rimane all'estero. Va quindi distinto chiaramente da:
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Dettagli operativi
Il Permesso G viene sempre richiesto su iniziativa del datore di lavoro: senza un contratto di lavoro svizzero firmato non c'è procedura. La domanda va presentata prima dell'inizio dell'attività lavorativa all'Ufficio cantonale della migrazione del luogo di lavoro (in Ticino: Sezione della popolazione, Bellinzona).
Documenti richiesti
Normalmente sono necessari i seguenti documenti:
- Modulo di domanda compilato (Formulario 1350 / variante cantonale)
- Passaporto o carta d'identità in corso di validità (cittadini UE/AELS)
- Foto biometrica recente
- Contratto di lavoro o conferma vincolante di assunzione del datore di lavoro svizzero
- Certificato di residenza nel comune estero (non più vecchio di tre mesi)
- Estratto del casellario giudiziale dello Stato di residenza (alcuni cantoni)
- Conferma dell'assicurazione malattia secondo LAMal o richiesta di esonero
Ruolo del datore di lavoro
Il datore di lavoro svizzero notifica l'assunzione all'Ufficio della migrazione, trasmette copia del contratto e conferma stipendio, orario e mansione. Per i cittadini di Stati terzi l'Ufficio verifica anche la priorità dei lavoratori indigeni — per i cittadini UE/AELS questo passaggio non si applica. Il datore di lavoro provvede inoltre alla notifica per imposta alla fonte, AVS e LPP del frontaliere.
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Punti chiave
Al Permesso G sono associati diritti e doveri chiari, disciplinati dalla LStrI, dall'Accordo sulla libera circolazione e dagli accordi bilaterali fiscali e di sicurezza sociale. Rispettarli con coerenza protegge dalla perdita dello status e da spiacevoli conguagli fiscali.
Rientro settimanale
L'obbligo centrale è il rientro settimanale alla residenza estera. È ammessa una tolleranza fino a 45 pernottamenti per anno civile in Svizzera per motivi puramente professionali (trasferte, lavoro a turni). Le ferie e i giorni di malattia non contano. Chi supera questa soglia rischia la riqualificazione in un Permesso B o L con piena imposizione fiscale in Svizzera.
Telelavoro: 25 % / 45 giorni
Dal 2024 l'accordo italo-svizzero sul telelavoro consente ai frontalieri fino al 25 % di lavoro da casa nel paese di residenza, senza perdita dello status di frontaliere. Per i frontalieri tedeschi, francesi e austriaci valgono soglie diverse a seconda dell'accordo di sicurezza sociale (di norma 49,9 %). Le regole e le eccezioni — come la clausola dei 45 giorni per i pernottamenti professionali — sono descritte in dettaglio nell'articolo sull'accordo telelavoro.
Imposta alla fonte
Il reddito da lavoro è soggetto all'imposta alla fonte in Svizzera. In Ticino, per i frontalieri italiani vale l'Accordo fiscale 2020/2023:
- Frontalieri «vecchi» (assunti prima del 17.07.2023 nei cantoni GR/TI/VS): solo imposta alla fonte ticinese, l'Italia riceve il 40 % di ristorni.
- Frontalieri «nuovi» (dal 17.07.2023): tassazione concorrente in Svizzera e in Italia, con credito d'imposta. Franchigia in Italia: EUR 10.000.
Aliquote esatte ed esempi sono disponibili nella sezione dedicata all'imposta alla fonte in Ticino. Per una stima dello stipendio netto usa il calcolatore di stipendio.
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Domande frequenti
- Quanto tempo serve per ottenere il Permesso G?
- La trattazione presso l'Ufficio cantonale della migrazione richiede di norma da due a sei settimane dalla ricezione della documentazione completa. In Ticino, nei periodi di punta (gennaio, settembre), può arrivare fino a otto settimane. In presenza di una conferma di assunzione, nella maggior parte dei cantoni è già possibile lavorare prima di ricevere la tessera.
- Posso pernottare in Svizzera con il Permesso G?
- In linea di principio vige l'obbligo di rientro settimanale alla residenza estera. Sono ammessi fino a 45 pernottamenti per anno civile in Svizzera, purché per motivi puramente professionali (trasferte, lavoro a turni). Ferie e giorni di malattia non vengono conteggiati. Chi supera questa soglia rischia di perdere lo status di frontaliere e di diventare pienamente imponibile in Svizzera.
- Quanto costa il Permesso G nel 2026?
- La tassa federale per il rilascio è di circa CHF 65, a cui si aggiungono la tassa cantonale (CHF 35–95), la foto biometrica (CHF 10–20) e le spese di spedizione (CHF 10). In Ticino il costo totale del primo rilascio è tipicamente di CHF 90–150. Il rinnovo dopo cinque anni costa circa CHF 80–120.
- Cosa succede in caso di cambio di lavoro?
- All'interno della Svizzera, il Permesso G resta in linea di principio valido in caso di cambio di lavoro — la modifica va però notificata senza indugio all'Ufficio cantonale della migrazione. In caso di licenziamento o fine contratto, il permesso resta formalmente valido se entro sei mesi si inizia un nuovo impiego in Svizzera. In caso contrario, il diritto al permesso decade.
- Permesso G vs Permesso B: qual è la differenza?
- Il Permesso G è destinato ai frontalieri con domicilio all'estero (entro la zona dei 20 km) e obbligo di rientro settimanale; non concede diritto di domicilio in Svizzera. Il Permesso B è un'autorizzazione di dimora con domicilio in Svizzera, con diritto al ricongiungimento familiare, al cambio di cantone e con piena imposizione svizzera. Un confronto dettagliato con simulazione di stipendio, fiscalità e costo della vita è disponibile nel comparatore di permessi su Frontaliere Ticino.