Permesso G 2026: la guida definitiva per frontalieri
Tutto quello che serve al frontaliere sul Permesso G: procedura, costi, rinnovo, rientro settimanale, telelavoro e fiscalità nel 2026.
Contesto
Il Permesso G è la categoria di soggiorno destinata ai frontalieri che lavorano in Svizzera mantenendo il proprio domicilio principale in uno Stato confinante, entro la zona di frontiera dei 20 km. Oggi i titolari di un Permesso G sono circa 370.000 in tutta la Svizzera, di cui oltre 77.000 solo in Ticino. Il permesso ha una validità di cinque anni, è legato a un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di almeno dodici mesi e impone, in linea di principio, il rientro settimanale alla residenza estera. ## Cos'è il Permesso G? Il Permesso G è disciplinato dalla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, art. 35) e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone con UE/AELS. È riservato esclusivamente alle persone residenti in una zona di frontiera di Italia, Francia, Germania o Austria che svolgono un'attività lavorativa in Svizzera. Il permesso viene rilasciato dall'Ufficio cantonale della migrazione (in Ticino: Sezione della popolazione) una volta che un datore di lavoro svizzero conferma l'assunzione. A differenza degli altri permessi di soggiorno, il Permesso G non concede il diritto di domicilio in Svizzera: il centro della vita rimane all'estero. Va quindi distinto chiaramente da: - Permesso B — autorizzazione di dimora con domicilio in Svizzera, di norma valido cinque anni, con diritti estesi (cambio di cantone, ricongiungimento familiare). - Permesso L — soggiorno di breve durata fino a dodici mesi, vincolato a un contratto a termine. - Permesso C — autorizzazione di domicilio, indeterminata, in genere dopo dieci anni di soggiorno ininterrotto. ### Confronto a colpo d'occhio | Permesso | Domicilio | Validità | Ricongiungimento | Cambio di lavoro | |---|---|---|---|---| | G | Estero (zona 20 km) | 5 anni | no | sì, con notifica | |...
Dettagli operativi
Il Permesso G viene sempre richiesto su iniziativa del datore di lavoro: senza un contratto di lavoro svizzero firmato non c'è procedura. La domanda va presentata prima dell'inizio dell'attività lavorativa all'Ufficio cantonale della migrazione del luogo di lavoro (in Ticino: Sezione della popolazione, Bellinzona). ## Documenti richiesti Normalmente sono necessari i seguenti documenti: - Modulo di domanda compilato (Formulario 1350 / variante cantonale) - Passaporto o carta d'identità in corso di validità (cittadini UE/AELS) - Foto biometrica recente - Contratto di lavoro o conferma vincolante di assunzione del datore di lavoro svizzero - Certificato di residenza nel comune estero (non più vecchio di tre mesi) - Estratto del casellario giudiziale dello Stato di residenza (alcuni cantoni) - Conferma dell'assicurazione malattia secondo LAMal o richiesta di esonero ## Ruolo del datore di lavoro Il datore di lavoro svizzero notifica l'assunzione all'Ufficio della migrazione, trasmette copia del contratto e conferma stipendio, orario e mansione. Per i cittadini di Stati terzi l'Ufficio verifica anche la priorità dei lavoratori indigeni — per i cittadini UE/AELS questo passaggio non si applica. Il datore di lavoro provvede inoltre alla notifica per imposta alla fonte, AVS e LPP del frontaliere. ## Procedura presso l'Ufficio della migrazione Dopo aver ricevuto la documentazione, l'Ufficio cantonale della migrazione verifica la completezza, confronta i dati con il registro ZEMIS e, in caso di esito positivo, rilascia la tessera del permesso. La durata di trattazione è tipicamente di due-sei settimane, ma nei periodi di punta (gennaio, settembre) può allungarsi. In questo lasso di tempo il frontaliere può di norma già lavorare se ha ottenuto una conferma di presa in caric...
Punti chiave
Al Permesso G sono associati diritti e doveri chiari, disciplinati dalla LStrI, dall'Accordo sulla libera circolazione e dagli accordi bilaterali fiscali e di sicurezza sociale. Rispettarli con coerenza protegge dalla perdita dello status e da spiacevoli conguagli fiscali. ## Rientro settimanale L'obbligo centrale è il rientro settimanale alla residenza estera. È ammessa una tolleranza fino a 45 pernottamenti per anno civile in Svizzera per motivi puramente professionali (trasferte, lavoro a turni). Le ferie e i giorni di malattia non contano. Chi supera questa soglia rischia la riqualificazione in un Permesso B o L con piena imposizione fiscale in Svizzera. ## Telelavoro: 25 % / 45 giorni Dal 2024 l'accordo italo-svizzero sul telelavoro consente ai frontalieri fino al 25 % di lavoro da casa nel paese di residenza, senza perdita dello status di frontaliere. Per i frontalieri tedeschi, francesi e austriaci valgono soglie diverse a seconda dell'accordo di sicurezza sociale (di norma 49,9 %). Le regole e le eccezioni — come la clausola dei 45 giorni per i pernottamenti professionali — sono descritte in dettaglio nell'articolo sull'accordo telelavoro. ## Imposta alla fonte Il reddito da lavoro è soggetto all'imposta alla fonte in Svizzera. In Ticino, per i frontalieri italiani vale l'Accordo fiscale 2020/2023: - Frontalieri «vecchi» (assunti prima del 17.07.2023 nei cantoni GR/TI/VS): solo imposta alla fonte ticinese, l'Italia riceve il 40 % di ristorni. - Frontalieri «nuovi» (dal 17.07.2023): tassazione concorrente in Svizzera e in Italia, con credito d'imposta. Franchigia in Italia: EUR 10.000. Aliquote esatte ed esempi sono disponibili nella sezione dedicata all'imposta alla fonte in Ticino. Per una stima dello stipendio netto usa il calcolatore di stipendio. ##...
Punti chiave
[{"q":"Quanto tempo serve per ottenere il Permesso G?","a":"La trattazione presso l'Ufficio cantonale della migrazione richiede di norma da due a sei settimane dalla ricezione della documentazione completa. In Ticino, nei periodi di punta (gennaio, settembre), può arrivare fino a otto settimane. In presenza di una conferma di assunzione, nella maggior parte dei cantoni è già possibile lavorare prima di ricevere la tessera."},{"q":"Posso pernottare in Svizzera con il Permesso G?","a":"In linea di principio vige l'obbligo di rientro settimanale alla residenza estera. Sono ammessi fino a 45 pernottamenti per anno civile in Svizzera, purché per motivi puramente professionali (trasferte, lavoro a turni). Ferie e giorni di malattia non vengono conteggiati. Chi supera questa soglia rischia di perdere lo status di frontaliere e di diventare pienamente imponibile in Svizzera."},{"q":"Quanto costa il Permesso G nel 2026?","a":"La tassa federale per il rilascio è di circa CHF 65, a cui si aggiungono la tassa cantonale (CHF 35–95), la foto biometrica (CHF 10–20) e le spese di spedizione (CHF 10). In Ticino il costo totale del primo rilascio è tipicamente di CHF 90–150. Il rinnovo dopo cinque anni costa circa CHF 80–120."},{"q":"Cosa succede in caso di cambio di lavoro?","a":"All'interno della Svizzera, il Permesso G resta in linea di principio valido in caso di cambio di lavoro — la modifica va però notificata senza indugio all'Ufficio cantonale della migrazione. In caso di licenziamento o fine contratto, il permesso resta formalmente valido se entro sei mesi si inizia un nuovo impiego in Svizzera. In caso contrario, il diritto al permesso decade."},{"q":"Permesso G vs Permesso B: qual è la differenza?","a":"Il Permesso G è destinato ai frontalieri con domicilio all'estero (entro l...
Domande frequenti
- Quanto tempo serve per ottenere il Permesso G?
- La trattazione presso l'Ufficio cantonale della migrazione richiede di norma da due a sei settimane dalla ricezione della documentazione completa. In Ticino, nei periodi di punta (gennaio, settembre), può arrivare fino a otto settimane. In presenza di una conferma di assunzione, nella maggior parte dei cantoni è già possibile lavorare prima di ricevere la tessera.
- Posso pernottare in Svizzera con il Permesso G?
- In linea di principio vige l'obbligo di rientro settimanale alla residenza estera. Sono ammessi fino a 45 pernottamenti per anno civile in Svizzera, purché per motivi puramente professionali (trasferte, lavoro a turni). Ferie e giorni di malattia non vengono conteggiati. Chi supera questa soglia rischia di perdere lo status di frontaliere e di diventare pienamente imponibile in Svizzera.
- Quanto costa il Permesso G nel 2026?
- La tassa federale per il rilascio è di circa CHF 65, a cui si aggiungono la tassa cantonale (CHF 35–95), la foto biometrica (CHF 10–20) e le spese di spedizione (CHF 10). In Ticino il costo totale del primo rilascio è tipicamente di CHF 90–150. Il rinnovo dopo cinque anni costa circa CHF 80–120.
- Cosa succede in caso di cambio di lavoro?
- All'interno della Svizzera, il Permesso G resta in linea di principio valido in caso di cambio di lavoro — la modifica va però notificata senza indugio all'Ufficio cantonale della migrazione. In caso di licenziamento o fine contratto, il permesso resta formalmente valido se entro sei mesi si inizia un nuovo impiego in Svizzera. In caso contrario, il diritto al permesso decade.
- Permesso G vs Permesso B: qual è la differenza?
- Il Permesso G è destinato ai frontalieri con domicilio all'estero (entro la zona dei 20 km) e obbligo di rientro settimanale; non concede diritto di domicilio in Svizzera. Il Permesso B è un'autorizzazione di dimora con domicilio in Svizzera, con diritto al ricongiungimento familiare, al cambio di cantone e con piena imposizione svizzera. Un confronto dettagliato con simulazione di stipendio, fiscalità e costo della vita è disponibile nel comparatore di permessi su Frontaliere Ticino.